Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 717 - pubb. 01/07/2007

Passaggio a livello privato e azione possessoria contro la p.a.

Tribunale Mantova, 18 Novembre 2003. Est. Bernardi.


Azione possessoria contro la p.a. - Diritto di transito attraverso passaggio a livello su aree private - Lesione del possesso in forza di atti amministrativi legittimi - Giurisdizione del g.o. - Limiti.



 


 


Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

omissis

letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato da Verdi C. + 3 avverso il provvedimento emesso in data 21-7/4-8/2003 con il quale il Giudice Designato aveva rigettato il ricorso, promosso ex art. 1168 c.c., volto ad ottenere la reintegra nel possesso del diritto di passaggio fra due parti di un fondo di proprietà esercitato dagli istanti attraverso il passaggio a livello privato n. 28 posto sulla linea ferroviaria Ferrara-Mantova;

esaminate le difese delle parti;

rilevato che non sono in contestazione il pregresso esercizio da parte dei reclamanti del passaggio attraverso il fondo agricolo di proprietà lungo il varco ferroviario in questione, l’impedimento all’esercizio di tale diritto (regolato da apposita convenzione) per effetto dell’apposizione da parte della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, qualche mese prima del deposito del ricorso, di una catenella fissa né, infine, la natura demaniale del terreno oggetto della contesa;

osservato che il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso assumendo che, trattandosi di controversia vertente su materia urbanistica, difetterebbe la giurisdizione del giudice ordinario ex art. 34 d. lgs. 80/98, argomentazione questa che viene censurata dai ricorrenti secondo cui la fattispecie in esame sarebbe del tutto estranea all’ambito di applicazione della menzionata norma;

ritenuto che la motivazione addotta per il rigetto del ricorso non può essere condivisa atteso che non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti singolari fra le proprietà finitime e concernenti la manutenzione e la gestione dei beni demaniali (cfr. Cass. S.U. ord. 22-11-2001 n. 14848; Cass. S.U. ord. 3-3-2003 n. 3148), rapporti che involgono diritti soggettivi, non venendo per contro implicata la funzione amministrativa relativa all’urbanistica che attiene invece alla gestione ed alla trasformazione degli assetti territoriali;

considerato peraltro che le azioni possessorie sono esperibili avanti al giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione (o di chi agisca per conto di essa: cfr. Cass. 25-6-1990 n. 6426; Cass. 4-2-1988 n. 1113), solo quando il comportamento perseguito da quest’ultima non si ricolleghi ad atti o provvedimenti amministrativi (anche se viziati), emessi nell’ambito e nell’esercizio di poteri discrezionali ad essa spettanti, di contenuto (in senso ampio) ablativo, in quanto idonei ad incidere sulla sfera giuridica del privato, ma si concreti in una mera attività materiale lesiva del bene di cui costui assuma di essere possessore ovvero in atti posti in essere in carenza di potere (così vedasi Cass. 3-10-2002 n. 14218; Cass. 19-8-2002 n. 12244; Cass. 27-6-2000 n. 460; Cass. 5-6-2000 n. 404; Cass. S.U. 27-10-1995 n. 11170);

rilevato che l’esecuzione dei lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Ferrara-Mantova era stata approvata con decreto dirigenziale in data 3-12-1996 prot. n. 4609 (50)910/25 del Ministero delle infrastrutture e trasporti (approvazione che, ai sensi dell’art. 5 della l. 29-5-1969 n. 315, equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) e che, inoltre, la perizia di variante (che espressamente contemplava la soppressione dei passaggi a livello privati mediante la costruzione di strade di arroccamento) è stata approvata con decreto in data 6-5-2002  n. 1163(50)910/25 del direttore generale del medesimo Ministero;

considerato che la notificazione dell’atto amministrativo all’interessato (formalità la cui omissione, pacificamente sussistente, viene lamentata dai ricorrenti) costituisce un elemento estrinseco all’atto stesso (che esiste ed è perfetto indipendentemente dalla comunicazione) e cioè una mera condizione di efficacia (cfr. Cass. 30-7-1996 n. 6896; Cass. 28-3-1996 n. 2852; Cass. 6-6-1994 n. 5493);

considerato pertanto che la soppressione del menzionato diritto di passaggio si ricollega ad un provvedimento amministrativo emanato nell’ambito dei poteri spettanti alla P.A. su cui l’A.G.O., in virtù del disposto di cui all’art. 4 l. 20-3-1865 n. 2248 All. E, non può incidere;

ritenuto pertanto che il reclamo deve essere rigettato;

ritenuto infine che, essendo già pendente il giudizio sul merito possessorio, ogni decisione sulle spese della presente fase sommaria vada rimessa al momento della definizione dello stesso (cfr. Cass. 7-3-2002 n. 3338);

P.T.M.

respinge il reclamo.

Si comunichi.

Mantova, li 18-9-2003.