Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 714 - pubb. 01/07/2007
Deposito dei documenti ex art. 567 c.p.c. ed estinzione del processo esecutivo
Tribunale Mantova, 17 Novembre 2003. Est. Gibelli.
Reclamo ex art. 630 ult. comma c.p.c. - Istanza di vendita - Estinzione del processo esecutivo per deposito tardivo dei documenti previsti dall'art. 567 c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio.
Il tardivo deposito dei documenti che in base all'art. 567 c.p.c. devono essere allegati all'istanza di vendita determina l'estinzione del processo esecutivo.
L’istanza volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del processo esecutivo non è suscettibile di qualificazione come opposizione agli atti esecutivi né è inquadrabile nello schema dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. L’eccezione di estinzione per il mancato deposito dei documenti, rilevabile anche d'ufficio, si connota in maniera autonoma e svincolata dai modelli degli artt. 615 e 617 c.p.c., e ricade nell’esclusivo dominio dell’art. 630 c.p.c. (Cass. Civ. 19/7/79 n. 4277; Cass. Civ. Sez. I, 23/3/1994 n. 2757).
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/2/2003 Bianchi Stefano, Bianchi Daniele e Bianchi Enzo proponevano reclamo avverso il provvedimento – senza data – reso dal Giudice dell’Esecuzione immobiliare n. 59/2001 R.G. Es. – promossa da Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino Coop. a r.l. contro gli odierni reclamanti e con l’intervento di Ditta Casalromano, Promoimpresa, Monfardini Remigio s.r.l., Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Bresciano Coop. a r.l., Uniriscossioni S.p.a. – col quale era stata respinta l’istanza di estinzione della stessa esecuzione proposta dagli esecutati il 14/12/2002.
Gli esecutati avevano rilevato che, depositata da parte del creditore procedente istanza di vendita in data 15/5/2001, i documenti previsti dall’art. 567 c.p.c. erano stati depositati solo il 26/7/2001 e cioè oltre il termine stabilito dalla legge con la conseguente estinzione dell’esecuzione alla data del 15/7/2001.
Il G.E. aveva rigettato l’istanza rilevando che l’estinzione del processo esecutivo può essere dichiarata a norma dell’art. 630 comma 2° c.p.c. solo se tra il verificarsi del fatto estinto e l’ordinanza di cui all’art. 630 cit. non siano stati compiuti atti di esecuzione, dovendo altrimenti essere proposta l’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento successivo all’estinzione entro il termine fissato dall’art. 617 c.p.c. o dall’art. 569 comma 2° c.p.c..
All’udienza fissata per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio (17/4/2003) comparivano – oltre al difensore dei reclamanti – i soli difensori di Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino Coop. a r.l. e di Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Bresciano soc. Coop. a r.l. i quali insistevano per il rigetto del reclamo. Il Tribunale si riservava di decidere e, con ordinanza in data 14/4/2003, rilevato che nell’esecuzione immobiliare n. 59/2001 R.G. Es. era intervenuta in data precedente all’udienza del 17/4/2003 la S.p.A. Pirelli & C. Real Estate Credit Servicing con sede in Milano che non era stata notiziata della predetta udienza, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società fissando per la comparizione delle parti la nuova udienza del 3/7/2003.
In tale udienza il difensore di Pirelli & C. Real Estate Credit Servicing S.p.A. si associava alla richiesta di rigetto del reclamo formulata dai difensori del creditore procedente e dell’intervenuta Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Bresciano soc. Coop. a r.l. –
Il Tribunale si riserva di decidere.
MOVIMENTI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Va anzitutto osservato che non è contestato che nella procedura esecutiva n. 59/01 R. Gen. Es. di questo Tribunale, a fronte di una istanza di vendita depositata il 15/5/2001 i documenti previsti dall’art. 567 c.p.c. siano stati depositati il 26/7/2001.
Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue.
L’istanza volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del processo esecutivo non è suscettibile di qualificazione come opposizione agli atti esecutivi né è inquadrabile nello schema dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. –
Non è suscettibile di qualificazione come opposizione agli atti esecutivi perché, come è stato osservato, è impossibile conciliare la prevista inappellabilità della sentenza resa in sede di opposizione agli atti esecutivi con il disposto dell’art. 130 disp. di att. c.p.c. –
Non è inquadrabile nello schema dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. perché, come è stato osservato, l’azione ex art. 615 c.p.c. tende non solo a far venire meno l’esecuzione già iniziata ma anche ad impedire che si possa, sulla base dello stesso titolo, incominciare una nuova azione esecutiva mentre l’accoglimento dell’eccezione di estinzione non è ostativa di una ulteriore iniziativa esecutiva fondata sul medesimo titolo.
Secondo l’indirizzo della Suprema Corte che sembra in via di consolidazione, l’eccezione di estinzione si connota in maniera autonoma e svincolata dai modelli degli artt. 615 e 617 c.p.c., ricadendo nell’esclusivo dominio dell’art. 630 c.p.c. (Cass. Civ. 19/7/79 n. 4277; Cass. Civ. Sez. I, 23/3/1994 n. 2757).
Non può quindi condividersi la reclamata ordinanza secondo la quale “l’estinzione del processo esecutivo potrebbe essere dichiarata a norma dell’art. 630 comma 2° c.p.c. solo se tra il verificarsi del fatto estintivo e l’ordinanza di cui all’art. 630 ultimo comma c.p.c. non siano stati compiuti atti di esecuzione, dovendo altrimenti essere proposta l’opposizione all’esecuzione o, a seconda dei casi, l’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento successivo all’estinzione entro il termine fissato dall’art. 617 c.p.c. o dell’art. 569, 2°comma c.p.c.”.
A ciò si aggiungeva che l’estinzione per mancato deposito dei documenti da unire all’istanza di vendita di cui all’art. 567, quarto comma c.p.c. si è venuta ad aggiungere alle altre figure di estinzione del processo esecutivo quali l’estinzione per rinuncia, quella per inattività delle parti e quella prevista dall’art. 631 c.p.c. per il caso di mancata comparizione all’udienza.
Comune a queste figure è la disciplina del modo di pronunciare sulla estinzione e cioè quello dell’ordinanza soggetta a reclamo deciso con sentenza soggetta ad appello, diverso è il modo del rilievo dell’estinzione talora affidato all’eccezione di parte da proporre prima di ogni altra difesa, talaltra rimesso al potere del Giudice dell’esecuzione da esercitarsi anche d’ufficio. L’estinzione del processo che si ha in caso di mancato deposito dei documenti si caratterizza per essere (anche) a rilievo d’ufficio.
Devono pertanto condividersi le osservazioni della difesa dei reclamanti circa il fatto che, anche senza necessità di alcuna istanza di parte, il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento e, in ogni caso, l’omissione del G.E. non comporta alcuna sanatoria né è idonea a far tornare in vita una esecuzione estinta.
In riforma della reclamata ordinanza si deve quindi dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva n. 59/01 R. Gen. Es. di questo Tribunale come imposto dall’art. 567 c.p.c. con conseguente ordine di cancellazione del pignoramento.
Le spese possono essere compensate in considerazione della novità della questione.
P. Q. M
Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Dichiara estinta la procedura esecutiva n. 59/01 R. Gen. Es. di questo Tribunale;
2) Ordina la cancellazione del pignoramento immobiliare eseguito a istanza della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino Coop. a r.l.;
3) Spese compensate.
Così deciso in Mantova il 17/9/2003.