Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7133 - pubb. 26/04/2012
Dichiarazione autoreferenziale di competenza e inversione dell'onere della prova; contratti derivati e rilevanza della consegna del documento sui rischi di investimento
Tribunale Milano, 14 Aprile 2012. Est. Ferrari.
Dichiarazione di competenza - Contestazione della veridicità della stessa - Inversione dell’onere della prova.
Dichiarazione di competenza valida ed efficace - Genericità delle contestazioni - Fattispecie - Irrilevanza delle contestazioni stesse.
Dichiarazione di competenza - Titolo di studio - Irrilevanza.
Dichiarazione di competenza - Applicazione delle disposizioni sugli obblighi informativi, sul conflitto di interessi e sulla inadeguatezza dell'operazione - Esclusione.
Doveri informativi dell'intermediario - Documento sui rischi generali degli investimenti - Contratti derivati - Violazione degli obblighi informativi - Esclusione.
Doveri informativi dell'intermediario - Documento sui rischi generali degli investimenti - Onere della prova in ordine alle informazioni ulteriori ritenute necessarie dall'investitore.
Doveri informativi dell'intermediario - Dovere di comportarsi con diligenza correttezza e trasparenza ex articolo 21 TUF - Contestazione generica delle violazioni - Irrilevanza.
Contratti derivati - Natura illecita - Esclusione.
In caso di contestazione della veridicità della dichiarazione autoreferenziale di competenza si determina una inversione dell’onere probatorio, gravando sul cliente dell’intermediario l’onere di provare la non corrispondenza alla realtà di quanto dallo stesso dichiarato e la conoscenza - o quanto meno la agevole conoscibilità - da parte dell’intermediario delle specifiche circostanze dalle quali poter desumere la reale situazione soggettiva del cliente. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Il fatto che il cliente della banca abbia rilasciato la c.d. “dichiarazione di competenza” in più occasioni e anche su foglio separato esclude la verosimiglianza della asserita mancata percezione della rilevanza degli effetti connessi al rilascio della dichiarazione stessa. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
La mera allegazione del modesto titolo di studio del legale rappresentante è circostanza priva di concreto rilievo al fine di escludere la esperienza negata in capo allo stesso. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
In presenza di dichiarazione di competenza valida ed efficace non si applicano le disposizioni in materia di adempimento degli obblighi informativi, di conflitto di interessi e di tutela in caso di inadeguatezza dell’operazione. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
La pur non dovuta consegna del “documento sui rischi generali degli investimenti finanziari” e i ripetuti richiami relativi all’elevato grado di rischio connesso alla stipulazione di contratti derivati contenuti nel contratto quadro e nei singoli contratti, contribuiscono ad escludere la asserita violazione in concreto degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
L’investitore che contesti l’insufficienza della consegna del documento sui rischi generali per l’assolvimento degli oneri informativi ha l’onere di indicare le informazioni specifiche ulteriori ritenute necessarie. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Anche se la esclusione della operatività delle specifiche norme a tutela del cliente non esime la banca dall’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, secondo quanto disposto dall’art. 21 del TUF, il cliente non può limitarsi a contestare genericamente la violazione di tali prescrizioni di comportamento, senza precisare in cosa si sia concretata la condotta incriminata di tali violazioni. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
È inammissibile l’identificazione dell’illecito nella stessa stipulazione dei contratti derivati, che sono meritevoli di tutela nel nostro ordinamento giuridico, come confermato dalla giurisprudenza consolidata in merito. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Paolo Dalmartello
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