Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7118 - pubb. 16/04/2012
Contratto quadro sottoscritto dal solo investitore, revoca del consenso e irrilevanza della produzione in giudizio da parte della banca
Tribunale Bologna, 27 Marzo 2012. Est. Spagnolo.
Contratto quadro - Forma scritta - Contratto sottoscritto solo dal cliente - Eccezione di mancanza di forma scritta - Mancanza di accordo tra le parti ex art. 1325 c.c. - Revoca del consenso - Nullità - Sussistenza - Esecuzione spontanea - Irrilevanza - Nullità dell'ordine di acquisto.
Risulta totalmente disatteso l'obbligo di forma scritta prescritto ad substantiam dall'art. 23 del TUF e dalla normativa secondaria di attuazione di cui al Reg. Consob 11522/98 qualora il contratto quadro sia stato sottoscritto solo dal cliente-investitore. Conseguentemente, il modulo, impropriamente intitolato "contratto", non può essere qualificato come tale, mancando la prova del raggiunto accordo tra le parti, elemento necessario per la conclusione del contratto stesso ex art. 1325 c.c.. Nè può valere al fine di perfezionare la mancata sottoscrizione del contratto la produzione in giudizio dello stesso ad opera della parte che non lo ha sottoscritto qualora la parte che ha sottoscritto abbia, medio tempore, revocato il proprio consenso eccependo la nullità del contratto quadro e così, inequivocabilmente, manifestato la volontà di privare di effetti la proposta. Allo stesso modo, il difetto di forma scritta non può ritenersi sanato dalla semplice circostanza che le parti abbiano dato esecuzione al contratto per anni atteso che il comportamento concludente non è in alcun modo idoneo a sopperire il difetto di forma ed il contratto nullo non è in alcun modo suscettibile di convalida. L'accertata nullità del contratto quadro è radicalmente invalidante l'ordine d'acquisto non supportato da valido contratto quadro. (Silvia Savigni) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Silvia Savigni
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