Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7115 - pubb. 16/04/2012
Operazioni su mercati non regolamentati e consenso del cliente; omessa comunicazione del rating e accettazione del rischio
Tribunale Verona, 01 Luglio 2011. Est. Vaccari.
Intermediazione finanziaria - Operazione sul Mercato non regolamentato - Preventivo consenso del cliente - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Violazione degli obblighi informativi dell'intermediario - Nesso di causalità tra condotta e danno - Onere della prova - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Informazione relativa al rating - Omissione informativa - Implicita accettazione del rischio - Nesso di causalità - Esclusione.
Durante l'orario di operatività dei mercati regolamentati la scelta dell'intermediario di negoziare titoli in un mercato non regolamentato non può ritenersi giustificata se non in presenza di uno specifico preventivo consenso del cliente e ciò in quanto si presume che le operazioni su mercato regolamentato siano più redditizie per il cliente e vadano quindi favorite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il nesso di causalità tra condotta inadempiente ed operazione posta in essere dall'intermediario non richiede specifica dimostrazione esclusivamente in quelle ipotesi, tassativamente previste dalla legge, nelle quali sussiste a carico dell'intermediario un esplicito obbligo di astensione. Il nesso in questione tra condotta e danno deve, invece, essere dimostrato dall’investitore che agisce in giudizio in tutti gli altri casi di violazione degli obblighi informativi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Implica accettazione del rischio l'atteggiamento del cliente che, consapevole dell'importanza dell'informazione relativa al rating, proceda all'acquisto di obbligazioni prive di rating nonostante l'intermediario, debitamente interpellato, non abbia fornito l'informazione in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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