Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 698 - pubb. 01/01/2007

Apertura di credito, atto notarile e titolo esecutivo

Tribunale Mantova, 22 Settembre 2004. Est. Aliprandi.


Contratto ricevuto da notaio – Apertura di credito in conto corrente – Titolo esecutivo – Esclusione.



L’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, per avere la qualità di titolo esecutivo relativamente ad una obbligazione pecuniaria, deve essere autosufficiente per dare contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di talchè il rinvio ad altra documentazione non omogenea, ad es. estratti di libri contabili, fa sì che l’atto non possa assurgere a titolo esecutivo: non possiede quindi tale carattere l’atto pubblico che sancisca la messa a disposizione da parte di un istituto bancario di una determinata somma a favore dell’accreditato, difettando la certezza del diritto.


 


omissis


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 8.011.2001, la Immobiliare Due Pini s.r.l. con sede in Guastalla proponeva opposizione avverso l’esecuzione immobiliare iscritta al n. 121/200 R.G. es. intrapresa dalla Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l. in cui erano poi intervenuti la Bipop Carire s.p.a. e la Banca Antoniana Popolare Veneta.

Esponeva la ricorrente:

- che, con atto pubblico a ministero notaio Dante Chizzini, la deducente aveva stipulato con la Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a resp. lim. un’apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;

- che il contratto prevedeva un finanziamento in forma di apertura di credito utilizzabile su un conto corrente acceso presso la filiale di Guastalla sino alla concorrenza di £. 600.000.000 e a garanzia l’esponente aveva concesso ipoteca volontaria su tre unità immobiliari;

- che, sulla scorta del predetto contratto ed ottenuta la formula esecutiva, la banca aveva dapprima notificato l’atto di precetto con cui intimava il pagamento dell’importo di £. 784.578.353 e poi l’atto di pignoramento immobiliare da cui scaturiva la procedura esecutiva iscritta al n. 121/00 nella quale intervenivano la Bipop Carire s.p.a., anch’essa sulla base di un contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca e la Banca Antoniana Popolare Veneta in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova.

Fatte tali premesse, la ricorrente allegava che il titolo azionato dal creditore procedente era nullo per difetto dei requisiti previsti dal n. 3 dell’art. 474 c.p.c. poiché il contratto di finanziamento, a differenza del mutuo, non documentava l’esistenza di un’obbligazione certa, liquida ed esigibile e che, in ogni caso, il credito non era dovuto, attesa l’applicazione degli interessi con anatocismo trimestrale.

Con riguardo all’intervenuta Bipop Carire s.p.a., l’esecutata svolgeva analoghe considerazioni e lamentava che il credito non era certo nel suo ammontare tanto che lo stesso istituto, nel suo atto di intervento, si era riservato di quantificare esattamente il dovuto.

Con riguardo all’intervento svolto da Banca Antoniana Veneta, la ricorrente eccepiva che il titolo era dato da un decreto ingiuntivo opposto innanzi al tribunale di Padova concesso sulla scorta di un negozio di fideiussione privo di validità perché sottoscritto da soggetto in conflitto di interessi ed estraneo all’oggetto sociale della deducente.

Si costituiva con comparsa la sola Bipop Carire s.p.a., la quale resisteva ed eccepiva:

- che l’unica condizione dell’intervento era dato dalla certezza del credito;

- che l’opponente nulla aveva contestato allorquando le erano stati inviati gli estratti conto;

- che, infine, con riguardo all’anatocismo applicato ogni trimestre, esistevano degli usi relativi aventi carattere normativo e quindi capaci di derogare al divieto imposto dall’art. 1283 c.c.


Con altro ricorso depositato in data 16.01.2002, la Immobiliare Due Pini s.r.l. proponeva analoga opposizione nell’ambito della stessa procedura esecutiva, in cui, proposte le stesse ragioni con riferimento alla posizione della banca procedente, contestava il credito dell’intervenuta IntesaBci sotto il profilo della certezza e della liquidità. Nessuno si costituiva per la s.p.a. IntesaBci Gestioni Crediti.


Con provvedimento del 19.03.2002, la controversia iscritta al n. 134/02 era riunita all’opposizione precedentemente instaurata.


Nessuno di costituiva nella presente lite per la Banca Popolare di Verona e Banca Antoniana Veneta soc. coop. per azioni a responsabilità limitata.


Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la riunione, i procuratori delle parti sollecitavano diversi differimenti per poter definire bonariamente la controversia; all’udienza del 4.03.2003 si costituiva Euroservice s.r.l. la quale dichiarava di aver estinto il debito dell’esecutata nei confronti della procedente Banca Popolare di Verona e di volersi conseguentemente surrogare nei suoi diritti.


Assegnati i termini per la precisazione delle domande e per integrazioni istruttorie, la lite era rimessa in decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione di termini sino al 17.07.2004 e al 21.09.2004 per lo scambio degli scritti conclusivi. Solo la Bipop Carire depositava comparsa conclusionale, mentre Euroservice s.r.l. non consegnava neppure i fascicoli di parte.


MOTIVI DELLA DECISIONE


L’opposizione è in parte fondata e va, per quanto di ragione, accolta.


Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l., di Banca Popolare Antoniana Veneta società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e di IntesaBci Gestione Crediti s.p.a. in difetto di una loro regolare costituzione mediante deposito di comparsa non essendo all’uopo sufficiente il rilascio di procura nel processo esecutivo.

Nel merito, emerge dagli atti di causa che:

- con contratto di apertura di credito in conto corrente datato 31.07.1997 di rep. n. 108204 e racc. n. 14934 notaio Chizzini (doc. 1 di parte ricorrente), la Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero, concedeva alla Immobiliare Due Pini s.r.l. un finanziamento sotto forma di apertura di credito sino alla concorrenza di £. 600.000.000, utilizzabile sul conto corrente n. 10322 presso la filiale di Guastalla, e contestualmente la ricorrente concedeva garanzia ipotecaria sino alla concorrenza di £. 1.200.000.000 per la restituzione del capitale ed interessi da calcolare con capitalizzazione trimestrale;

- che la banca, creditrice dell’importo di £. 781.909.788 alla data 30.06.2000,  inoltrava atto di precetto sulla scorta del predetto atto notarile e procedeva al pignoramento dei beni concessi in garanzia (doc. 2 di parte ricorrente);

- che, nella procedura esecutiva rubricata al n. 121/2000 R.G. Es., interveniva la Bipop Carire s.p.a. per un credito di £. 1.249.200.271 sulla scorta di altro atto pubblico di apertura di credito in conto corrente a ministero notaio Chizzini rep. n. 97393 e racc. 13697 di tenore analogo al precedente e con la differenza che il finanziamento era concesso sino alla concorrenza di £. 1.000.000.000 (doc. 4);

- che nella stessa procedura interveniva la Banca Antoniana Popolare Veneta soc. coop. a resp. limitata in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Presidente del Tribunale di Padova con cui si ingiungeva all’odierna opponente, nella qualità di fideiussore di Daro s.r.l., l’immediato pagamento in favore dell’interveniente dell’importo di £. 1.000.000.000;

- che, infine, interveniva altresì la IntesaBci Gestione Crediti s.p.a., nella veste di successore della CA.RI.PLO. s.p.a., in forza di contratto di mutuo a ministero notaio Chizzini n. 105118 rep. e n. 14643 racc. (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente riunito) con cui la Cariplo aveva mutuato, previa prestazione di garanzia ipotecaria sino alla concorrenza di £. 1.250.000.000, l’importo di         £. 500.000.000 da restituire in rate semestrali, oltre interessi al tasso dell’8,60% ed adeguamenti indicati in contratto.


Data sommaria contezza dei fatti di causa, parte opponente eccepiva che la procedente Banca Popolare di Verona, a cui subentrava la Euroservice s.r.l., e la Bipop Carire s.p.a. non erano munite di valido titolo esecutivo, che parimenti era nullo l’impegno fideiussorio prestato dalla comparente a garanzia dei crediti della Daro s.r.l. e che il credito della IntesaBci Gestione Crediti s.p.a. non era certo nel suo ammontare.


A parere del decidente, solo il primo motivo merita accoglimento.

E’ noto che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. - minacciata od incoata - ha per oggetto le controversie circa il diritto a promuovere l’esecuzione forzata per l’inesistenza, l’invalidità o l’inefficacia del titolo esecutivo o, in genere, per la sopravvenienza di fatti impeditivi, estintivi del diritto all’esecuzione. Con tale mezzo, l’opponente può dedurre motivi inerenti all’inesistenza del titolo in senso formale, originaria o sopravvenuta, ovvero contestare il diritto del procedente ad agire esecutivamente per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, ad es. per adempimento della prestazione, novazione dell’obbligazione, prescrizione, transazione ecc., mentre non è consentito alcun esame o un controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale diretto ad invalidarne l’efficacia in forza di eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo medesimo si è formato.

Orbene, con specifico riguardo alla posizione della Banca Antoniana Popolare Veneta soc. coop. a r.l., il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, il quale, sino al momento in cui non venga disposta la sospensione della sua esecutività ex art. 649 c.p.c. o revocato in tutto o in parte, è titolo esecutivo capace di sorreggere l’espropriazione.

Parte opponente, infatti, non deduce l’inesistenza del titolo o di fatti posteriori alla sua formazione impeditivi od estintivi del diritto della banca a procedere all’espropriazione, ma si limita a muovere doglianze di merito (invalidità del negozio di fideiussione, conflitto di interesse del legale rappresentante delle due società, atto non rientrante nell’oggetto sociale ecc.) che possono essere valutate esclusivamente nel processo di cognizione.


Disattesa l’opposizione con riguardo all’intervenuta Banca Antoniana Popolare Veneta, la procedente Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l., così come le intervenute Bipop Carire s.p.a. e IntesaBci Gstione Crediti s.p.a., pone a fondamento del suo diritto di agire in executivis un titolo di formazione stragiudiziale, ossia un contratto ricevuto da notaio ex art. 474 n. 3 c.p.c.

Sull’argomento, va precisato che l’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale per avere la qualità di titolo esecutivo, relativamente e limitatamente  ad un’obbligazione pecuniaria, deve contenere l’indicazione degli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione medesima che sono indispensabili in relazione alla funzione esecutiva assegnata all’atto, tra cui in primis quelli afferenti l’esistenza di un’obbligazione certa e determinata (cfr. Cass. 18.01.1983 n. 477). In altri termini, il titolo deve essere autosufficiente per dare contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di talché il rinvio ad altra documentazione non omogenea, ad es. estratti di libri contabili, fa sì che l’atto non possa assurgere a titolo esecutivo.

In applicazione del suddetto principio, si è quindi affermato che il contratto condizionato di mutuo alberghiero o fondiario non è titolo esecutivo in quanto non documenta l’esistenza attuale di obbligazioni di somme di danaro ancorché consenta l’erogazione di acconti (cfr. Cass. 19.07.1979 n. 4293).

Poiché nell’apertura di credito in conto corrente, a differenza del mutuo, l’accreditato non soltanto ha il diritto di utilizzare il credito in una o più volte, ma ha altresì il diritto di effettuare rimborsi totali o parziali e utilizzare nuovamente il credito così reintegrato, ne discende che l’atto pubblico che sancisca la messa a disposizione da parte di un istituto bancario di una determinata somma non implica che l’accreditato sia debitore di quell’importo e, conseguentemente, difetta un presupposto essenziale poiché l’atto pubblico possa costituire titolo ex art. 474 n. 3 c.p.c. ossia la certezza del diritto.

Infatti, con il contratto di apertura di credito bancario e di finanziamento, il debito non nasce con la messa a disposizione della somma, ma solo con la sua diretta utilizzazione (cfr. Trib. Napoli 2.02.2002) e non a caso la creditrice procedente e l’intervenuta Bipop Carire s.p.a. hanno dovuto integrare l’atto con gli estratti conto. Siffatta integrazione con documenti estranei all’atto ricevuto da pubblico ufficiale rende evidente, a parere del decidente, che gli atti de quibus non potevano rappresentare titoli esecutivi delle obbligazioni pecuniarie di cui davano conto.

Per la IntesaBci Gestione Crediti s.p.a., di converso, l’atto ricevuto dal notaio Chizzini sopra indicato, poiché ha per oggetto un contratto di mutuo che si concretizza nella dazione vera e propria di una somma di danaro, può essere spedito in forma esecutiva, con la conseguenza che il creditore intervenuto può compiere atti di impulso. Le eventuali contestazioni sull’ammontare del credito di questo creditore intervenuto non sono state compiutamente esplicitate e potranno, se del caso, formare oggetto di contestazione in sede di riparto della somma ricavata dalla vendita ai sensi dell’art. 512 c.p.c.


Per questi motivi, si può affermare che la procedente non aveva diritto ad agire in executivis, poiché sprovvista di titolo ex art. 474 c.p.c., mentre la  Bipop Carire s.p.a. è comunque legittimata ad intervenire nella procedura esecutiva pur non essendo in possesso di un titolo esecutivo.

Ai fini della validità dell’intervento, infatti, secondo il più recente orientamento, è sufficiente la sola deduzione dell’esistenza del credito per il quale è proposto l’intervento (cfr. Cass. 21.04.2000 n. 5266) e nei rapporti tra debitore e creditori l’art. 499 c.p.c. non chiede la prova documentale del credito per il quale si interviene demandando alla fase di distribuzione del ricavato ogni possibilità di reazione del debitore (cfr. la motivazione per esteso della menzionata Cass. n. 5266/00).

Accertata la validità dell’intervento spiegato dalla Bipop Carire s.p.a., come chiesto in sede di precisazione delle conclusioni, non può di converso essere accolta la domanda con cui il medesimo istituto bancario chiedeva che venisse accertato il suo credito nella misura di  € 645.158,10 alla data del 31.12.2000 oltre interessi legali alla data del giorno 1.01.2001  poiché in detto conteggio è computato, per espressa ammissione del creditore intervenuto e in conformità con la disposizione negoziale prevista nell’atto pubblico, l’interesse capitalizzato ogni trimestre.

Sin dalla nota pronuncia 16.03.1999 n. 2374 la Suprema Corte, mutando un precedente orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla poiché anteriore alla scadenza degli interessi e quindi contrastante con il precetto di cui all’art. 1283 c.c. Tale orientamento ribadito in successioni occasioni (cfr. anche Cass. 30.03.1999 n. 3096, Cass. 13.06.2002 n. 8442, Cass. 20.08.2003 n. 12222) prende le mosse dai seguenti dati:

a) la norma dell’art. 1283 c.c., ritenuta pacificamente di carattere imperativo e di natura eccezionale, ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata domanda giudiziale ovvero per effetto di convenzione successiva alla scadenza;

b) l’art. 1283 c.c. può essere derogato da usi contrari, purché rivestano le caratteristiche di veri e propri usi normativi e non di semplici usi negoziali ex art. 1340 c.c.;

c) nessun rilevo possono assumere le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall’associazione di categoria trattandosi di proposte di condizioni indirizzate dall’associazione alle associate ed aventi quindi natura pattizia;

d) l’indagine in materia porta ad escludere l’esistenza di una consuetudine normativa in virtù della quale, nei rapporti tra banca e cliente, gli interessi a carico di quest’ultimo possono essere capitalizzati trimestralmente e non sono elementi atti a giustificare la conclusione che esistesse, prima dell’introduzione del vigente codice civile, un uso normativo inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista per la prima volta norme bancarie uniformi predisposte dall’ABI nel 1952;

e) i clienti si sono uniformati a dette clausole non in quanto ritenute conformi a diritto oggettivo, ma poiché comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di contrattazione individuale e la cui sottoscrizione diviene presupposto necessario per accedere ai servizi bancari, di talché l’atteggiamento dell’utente non è di adesione spontanea ad un precetto giuridico - la cd. opinio iuris ac necessitatis indefettibile per l’esistenza di un uso normativo - ma di mera accettazione di condizioni unilaterali predisposte dal contraente più forte.

f) l’efficacia preclusiva dell’approvazione dell’estratto del conto corrente bancario, se rende incontestabile la verità storica dei dati in esso riportati, lascia impregiudicata ogni questione in ordine al fondamento giuridico delle annotazioni stesse (cfr. Cass. 17.04.1999 n. 3845) con la ovvia conseguenza che la mancata contestazione dell’estratto e dell’annotazione degli interessi non è idonea a sanare gli effetti di una clausola nulla.

Poiché la clausola di capitalizzazione trimestrale inserita nel contratto di apertura del conto corrente intercorso tra la ricorrente e la Bipop Carire s.p.a. è nulla (doc. 4 di parte ricorrente), ne discende che il credito della banca dovrà essere computato scorporando gli effetti dell’anatocismo, di talché la domanda di accertamento, così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni non può essere accolta.


Nulla sulle spese nei rapporti tra Immobiliare Due Pini s.r.l. e le contumaci Banca Popolare Antoniana Veneta società cooperativa per azioni a responsabilità  limitata e IntesaBci Gestione Crediti s.p.a., attesa la posizione di soccombenza dell’opponente, mentre in relazione alla limitata attività svolta e della reciproca soccombenza ricorrono giusti motivi per compensare in toto le spese con le resistenti costituite e con la Banca  Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l.

P.  Q.  M.

Il Tribunale di Mantova, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sull’opposizione avanzata dalla s.r.l. Immobiliare Due Pini, così provvede:

- dichiara la contumacia di Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l., di Banca Popolare Antoniana Veneta società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e di IntesaBci Gestione Crediti s.p.a.;

- accerta che la Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. a r.l., a cui è subentrata la s.r.l. Euroservice, non ha il diritto di agire in via esecutiva poiché sprovvista di titolo esecutivo;

- rigetta le ulteriore domande di parte opponente;

- rigetta la domanda avanzata da Bipop Carire s.p.a. con cui si chiedeva l’accertamento del proprio credito nella misura di  € 645.158,10 alla data del 31.12.2000, oltre interessi legali dal 1.01.2001 e spese di lite;

- nulla sulle spese nei rapporti tra opponente e Banca Popolare Antoniana Veneta e IntesaBci Gestione Crediti s.p.a.,

- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra opponente e le altre parti.

Così deciso in Mantova, lì 22.09.2004