Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6872 - pubb. 30/01/2012

Società irregolare di fatto tra società e persone fisiche; responsabilità della persona fisica per attività di coordinamento e controllo

Tribunale Roma, 21 Novembre 2011. Est. Maria Luisa De Rosa.


Impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea - Dichiarazione di fallimento - Individuazione del giudice competente a centro d'interessi principali del debitore - Presunzione di coincidenza con la sede statutaria.

Società irregolare tra persone fisiche e persone giuridiche - Configurabilità - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Sintomi rivelatori.

Società - Responsabilità verso i creditori per attività di direzione e coordinamento - Ravvisabilità in capo a persona fisica - Ammissibilità - Fenomeni di gruppo ulteriori rispetto a quelli di controllo azionario e contrattuale - Sussistenza.



L'individuazione del giudice fornito di giurisdizione per la dichiarazione di fallimento di una impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea deve essere operata sulla base delle disposizioni dettate dal regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346, in base al quale sarà competente il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che l'ubicazione di siffatto centro d'interessi coincida con la sede statutaria ossia con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La esistenza di una società irregolare, costituita in via di fatto tra persone fisiche e società di capitali allo scopo di assicurare una gestione unitaria di queste ultime è deducibile dalla riconducibilità delle società ai medesimi soggetti, dall'impiego delle medesimi sedi operative, dal ricorso al medesimo istituto di credito con attribuzione alle varie società di identici codici fiscali e partita Iva, dall'utilizzo indifferenziato degli elementi identificativi delle società nonché dall'abituale contatto di detti soggetti con i terzi condotto in modo tale da ingenerare l'affidamento di uno svolgimento in comune dell'attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non vi sono ragioni per escludere che la responsabilità di cui all'articolo 2497 c.c., in tema di responsabilità dell'ente controllante verso i creditori delle società soggette all'attività di direzione e coordinamento, possa essere ravvisata in capo ad una persona fisica, posto che il concetto di direzione unitaria consente di identificare fenomeni di gruppo ulteriori rispetto a quelli identificabili in base ai criteri di controllo azionario e contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alessandro Di Majo


Massimario, art. 9 l. fall.

Massimario, art. 147 l. fall.

Massimario, art. 148 l. fall.


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