Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6718 - pubb. 23/11/2011
Segnalazione in centrale rischi, limitata discrezionalità dello intermediario e onere della prova del pregiudizio e del nesso di causalità
Tribunale Nuoro, 11 Gennaio 2011. Est. Elisa Marras.
Centrale dei Rischi – Segnalazione nella categoria “derivati finanziari” – Periculum in mora – Pregiudizio economico irreparabile – Necessità. Nesso causale tra segnalazione in C.R. e paventato danno – Onere della prova – Sussiste.
Segnalazioni in C.R. diverse dalle “sofferenze” – Discrezionalità del soggetto segnalante – Non sussiste.
Centrale dei Rischi – Molteplicità di rapporti creditizi intrattenuti con numerosi istituti di credito – Ricorso al provvedimento d'urgenza – Onere della prova – Nesso di causalità tra segnalazione e lesione del merito creditizio.
In tema di segnalazioni alla Centrale rischi, la “irreparabilità” del pregiudizio di cui all’art. 700 c.p.c. si riferisce a situazioni giuridiche la cui lesione non consente una restitutio in integrum; nel caso di persone giuridiche l’eventuale pregiudizio economico riveste carattere di irreparabilità allorquando sussista il timore di decozione della società o di riduzione della sua effettiva competitività sul mercato. La parte che assume la sussistenza di tale pregiudizio irreparabile ha l’onere di dimostrare anche la sussistenza del nesso causale tra segnalazione in C.R. e pregiudizio. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
In ipotesi di segnalazioni in Centrale Rischi diverse dalle segnalazioni “a sofferenza” non è possibile sostenere la sussistenza di un pregiudizio in re ipsa. Le segnalazioni in Centrale Rischi da parte degli intermediari, con la sola eccezione della segnalazione nella categoria “sofferenze”, non presentano margini di discrezionalità per il soggetto segnalante, come risulta dall’esame della normativa di settore (artt. 51, 53, 67 e 107 TUB, nonché istruzioni adottate dalla Banca d’Italia nel novembre 2001 e giugno 2004 e successivi aggiornamenti). (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
In presenza di molteplici rapporti creditizi intrattenuti con numerosi Istituti di Credito, la parte che faccia ricorso al provvedimento d'urgenza di cui all'articolo 700 c.p.c. è onerata di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la segnalazione effettuata dalla parte convenuta e la asserita lesione del merito creditizio, alla luce della valutazione complessiva di tutti i rapporti con gli istituti di credito, e non solo dei rapporti con la Banca convenuta. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Paolo Dalmartello
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