Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6672 - pubb. 02/11/2011

Arbitrato societario per le società di persone e rapporto dell’arbitrato di diritto comune con quello di cui al d.lgs. 5/2003

Tribunale Modena, 07 Ottobre 2011. Est. Adriana Gherardi.


Arbitrato - Arbitrato societario - Clausola compromissoria statutaria - Società di persone - Obbligo di adeguamento all'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Esclusione.

Arbitrato - Arbitrato di diritto comune - Clausola compromissoria statutaria - Società in genere - Ammissibilità.



Le disposizioni di cui agli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. prevedono l'obbligo di adeguamento unicamente per le società di capitali, conseguentemente non può neppure essere messa in discussione la validità delle clausole arbitrali di diritto comune contenute negli statuti di società di persone redatti prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 5 del 2003. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)

L'arbitrato societario di cui al d. lgs. n. 5 del 2003 è da considerarsi alternativo rispetto all'arbitrato di diritto comune, sia rituale sia irrituale, cosicché è rimessa alla discrezione delle parti la scelta di utilizzare l'arbitrato di diritto comune in materia societaria anche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 5 del 2003. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Rolandino Guidotti


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