Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6644 - pubb. 24/10/2011

Associazioni, regolamento e clausole vessatorie

Tribunale Napoli - Portici, 24 Ottobre 2010. Est. Quaranta.


Associazione - Regolamento - Obbligo di pagamento delle somme previste per la partecipazione al corso di danza ed al saggio finale indipendentemente dal recesso - Natura vessatoria - Sussistenza.

Rapporti associativi - Presenza di un contraente più debole meritevole della tutela prevista per le clausole vessatorie - Esclusione.

Associazione - Danno non patrimoniale - Configurabilità.



Contrasta con le indicazioni  di principio e con la fattispecie tipizzata alla lett. g) dell’art. 33, Codice del Consumo la clausola di un regolamento associativo contenente l’obbligo di corresponsione degli importi previsti per la partecipazione di un’allieva al corso di danza ed al saggio finale, prescindendo dal recesso dell’interessata e dalla motivazioni sottese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito dei rapporti associativi non pare configurabile la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In ordine alla domanda di risarcimento dei danni, formulata da una associazione, si osserva che anche nei confronti di un ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione, come nel caso del diritto all'immagine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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