Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6564 - pubb. 03/10/2011

Oneri rilevanti ai fini dell’usura e polizza assicurativa; interpretazione della legge e opinioni della Banca d’Italia

Tribunale Alba, 18 Dicembre 2011. Est. Martinat.


Usura – Tasso usurario – Voci ricomprese – Cessione del quinto dello stipendio – Polizza assicurativa a garanzia del rischio di morte del debitore – Rientra.

Usura – Banca d’Italia – Funzione meramente tecnico-statistica dell’intervento.

Usura – Clausola che contempli voci per un calcolo che comporti il superamento del tasso soglia – Nullità.



Secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 644 comma 3 c.p., sono rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con l’uso del credito. Tra tali oneri rientra quindi anche il costo della polizza a garanzia del rischio morte del mutuatario che abbia ceduto il quinto della sua pensione alla banca.

In relazione all’individuazione dell’elemento oggettivo del reato di usura, la Banca d’Italia assolve alla limitata funzione di fornire dati statistici al Ministero del Tesoro. E’ evidente dunque che le opinioni della Banca d’Italia non vincolano il giudice nell’interpretazione della legge.

E’ nulla la clausola che preveda la corresponsione di somme per una cifra che, comunque, risulta superiore al tasso soglia.


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