Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6522 - pubb. 12/09/2011

Pluralità di proposte di concordato fallimentare, legittimazione all'opposizione e sospensione dell'omologa

Appello Trieste, 15 Luglio 2011. Est. Cerroni.


Concordato fallimentare - Opposizione all'omologazione - Legittimazione del soggetto che abbia partecipato alla fase di selezione tra plurime proposte senza risultarne vincitore - Esclusione.

Concordato fallimentare - Procedimento di selezione tra una pluralità di proposte - Provvedimento del tribunale ex articolo 26 l.f. - Ricorso per cassazione - Sospensione del giudizio di omologa ex articolo 295 c.p.c. - Esclusione.

Lite temeraria - Controversia su questioni poste da recenti modifiche legislative - Mancanza di solido orientamento giurisprudenziale - Condanna per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. - Esclusione.



Va disconosciuta la legittimazione ad opporsi all’omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice. Difetta in capo ad essa la qualità di “interessato” in quanto l’accoglimento dell’opposizione, e la non omologazione del concordato, determinerebbero solamente la ripresa della procedura fallimentare con onere per l’opponente di proporre una nuova domanda di concordato: rivestendo con ciò l’opponente la stessa posizione di un quisque de populo esterno alla procedura, che ha un interesse di mero fatto al venir meno della procedura concordataria, per aver poi lui l’opportunità di depositare una propria proposta di concordato. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata) 

In pendenza di ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso dal tribunale su reclamo ex art. 26 l.fall. relativo alla ritualità del procedimento di selezione tra una pluralità di proposte concordatarie, non vi sono spazi per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di omologa, in ragione del diniego di effetto sospensivo del reclamo disposto dall’art. 26 l.fall., nonché del fatto che per effetto della mancata sospensione non possono essere paventati effetti irreversibili: da un lato perché l’immediata efficacia rientra nel sistema della legge concorsuale, dall’altro lato perché l’invocata sospensione dell’omologazione non avrebbe altra conseguenza che la prosecuzione della liquidazione concorsuale, con la concreta possibilità di dover fari i conti con altrettanti effetti legittimamente provocati e non più revocabili. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Allorché una controversia proponga questioni sorte da recenti novelle, sulle quali non si è formato alcun solido orientamento giurisprudenziale, anzi inducendo gli operatori ad uno sforzo ricostruttivo del sistema, non ricorrono i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 129 l. fall.

Massimario, art. 96 c.p.c.


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