Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6489 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 11 Febbraio 1988, n. 1473. Est. Taddeucci.
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Obblighi e responsabilità - Estinzione della società - Condizioni - Approvazione del bilancio finale di liquidazione - Rappresentanza giudiziale della società - Persistenza.
Poiché l'effettiva Estinzione della società non consegue allo esito meramente formale e contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo, e cioè all'esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società, consegue che il liquidatore è legittimato a rappresentare in giudizio la stessa anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. (massima ufficiale)