Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 647 - pubb. 01/01/2007

Quote latte e giurisdizione dell'A.G.O.

Tribunale Mantova, 27 Maggio 2004. Est. Alessandra Venturini.


Quote latte - Istanza inibitoria cautelare - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza.



Difetta la giurisdizione dell'A.G.O. relativamente alla istanza cautelare volta ad ordinare alla impresa prima acquirente di non trattenere le somme a titolo di prelievo supplementare sul prezzo delle consegne del latte e di non versare tali somme ad AGEA nonché a quest'ultima di non richiedere tali somme, trattandosi di controversia attinente non al versamento del corrispettivo del latte prodotto bensì alla determinazione dell'ammontare del prelievo supplementare che ha natura di obbligo-contributo gravante sul produttore eccedentario.
Il cattivo uso da parte dello Satato del potere di determinare, in attuazione dei principi comunitari, il c.d. QRI per ogni singolo produttore, costituisce controversia vertente su interessi legittimi in ordine alla quale è esclusa la giurisdizione dell'A.G.O..


 


omissis

Anche in ordine al c.d. “prelievo supplementare” la posizione soggettiva del singolo produttore è costituita da un interesse legittimo, interesse di tipo oppositivo, che legittima l’amministrato ad opporsi a provvedimenti negativamente incidenti nella propria sfera giuridica.

Sulla base di quanto già esposto, ed in particolare sulla duplice finalità perseguita dal prelievo, a tale obbligo deve infatti riconoscersi una doppia natura, di obbligazione di diritto pubblico sui generis da un lato (trattandosi di un obbligo di pagamento non avente carattere sanzionatorio - come già rilevato da condivisibile giurisprudenza di merito e ribadito dalla Corte di Giustizia, con la sentenza sopra citata - ma fine di dissuasione nei confronti dei privati che svolgono determinate attività economiche, figura peraltro non sconosciuta al nostro ordinamento) e di contributo dall’altro (di onere cioè posto a carico di quei soggetti che, determinando, con la loro attività, un costo a carico della collettività - nel caso di smaltimento del latte che supera il quantitativo di riferimento - devono partecipare al suo ripianamento).

Sotto ogni profilo deve quindi ritenersi che la controversia rientri nella giurisdizione del Giudice amministrativo.

Poiché per regola generale la tutela cautelare deve essere assicurata dallo stesso giudice competente per il merito (v. Cass. SS.UU. n. 3939/88 e ora la l. 205/2000) nella fattispecie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall’azienda agricola Castellini avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.O., dal giudice adito in tale sede; conseguentemente l’ordinanza cautelare con cui il suddetto ricorso è stato accolto deve essere revocata.

In considerazione della complessità della materia e della novità di alcune delle questioni trattate, si ritiene sussistano nel caso giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.

Accoglie il reclamo proposto da AGEA e conseguentemente revoca l’ordinanza 13-16.2.2004, emessa dal Tribunale di Mantova, sez. distaccata di Castiglione delle Stiviere, in composizione monocratica, indicata in premessa.

Dichiara compensate le spese di lite rispettivamente sostenute dalle parti.

Si comunichi.