Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6303 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 08 Settembre 1986, n. 5479. Est. Maltese.
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere - Società - Di persone - Controversia promossa dal socio nei confronti dell'amministratore - Richiesta di accertamento dell'obbligo di rendiconto e di corresponsione della quota di utili e di revoca dalla carica per giusta causa - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci - Necessità - Esclusione.
Nella controversia promossa dal socio di una società di persone nei confronti dell'amministratore, per farne valere l'Obbligo di presentazione del rendiconto e di corresponsione della quota di utili, nonché per ottenerne la revoca dalla carica per giusta causa, non insorge necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri soci, vertendosi in tema di azioni spettanti al singolo socio nel rapporto con l'amministratore (artt. 2259 terzo comma e 2262, richiamati dai successivi artt. 2293 e 2315 cod. civ.), mentre resta in proposito irrilevante che, in ordine alla suddetta domanda di revoca, sia oggetto di contestazione la sussistenza in concreto della giusta causa, trattandosi di circostanza influente solo al diverso fine del fondamento nel merito della relativa pretesa, non anche per l'individuazione dei legittimi contraddittori, da effettuarsi alla stregua dell'istanza formulata con la domanda medesima e delle ragioni indicate a suo fondamento. (massima ufficiale)