Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6297 - pubb. 01/08/2010
.
Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 1987, n. 134. Est. Caturani.
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Amministrazione - Disgiuntiva - Recesso di uno dei soci - Nomina di amministratore giudiziario - Esclusione - Amministrazione da parte dell'altro socio.
Nella società in nome collettivo, la spettanza del potere di amministrazione disgiuntamente a ciascuno dei soci (in difetto di diversa previsione contrattuale) comporta che, quando vi siano due soli soci, e si verifichi il recesso o la revoca dall'amministrazione dell'uno, non si determina una situazione in cui sia consentito richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, mentre l'altro socio può esercitare i compiti di amministrazione inerenti al suo "status", e quindi anche agire a tutela dell'interesse sociale (e non per un fine immediato attinente al proprio patrimonio) contro il primo per la reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dal medesimo. (massima ufficiale)