Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6196 - pubb. 25/07/2011

Efficacia retroattiva della rinegoziazione di rapporti bancari

Tribunale Teramo, 20 Giugno 2011. Est. Fiore.


Conto corrente bancario - Rapporto unico ed unitario - Definitiva quantificazione delle contrapposte pretese - Chiusura.

Interessi ultra legali - Nullità per mancanza di pattuizione scritta - Comunicazioni di variazione del tasso - Sanatoria - Esclusione.

Commissione di massimo scoperto - Elemento retributivo aggiuntivo rispetto agli interessi - Fonte legale - Esclusione - Specifica pattuizione scritta - Necessità.

Rapporti bancari - Rinegoziazione - Retroattività - Effetti precedenti alla rinnovazione - Sanatoria - Esclusione.



Il rapporto di conto corrente, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si configura come un rapporto unico ed unitario, così sì che è solo con la sua chiusura che crediti e debiti delle parti assumono natura definitiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'invalidità derivante dalla mancata pattuizione scritta del tasso di interesse ultra legale non può essere sanata dalle comunicazioni inviate al correntista e relative alle variazioni della misura del tasso applicato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La commissione di massimo scoperto rappresenta per la banca un elemento retributivo, aggiuntivo rispetto agli interessi praticati, che non ha fonte legale e che richiede pertanto una specifica pattuizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le successive rinegoziazioni di rapporti bancari non influiscono su eventuali invalidità del contratto originario e sugli effetti che si siano prodotti nel periodo antecedente la rinegoziazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Cuppone


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