Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5925 - pubb. 04/07/2011

Nullità del mutuo agrario utilizzato per l'estinzione di una precedente esposizione

Tribunale Foggia, 05 Gennaio 2011. Est. Lezzi.


Contratto di mutuo - Mutuo di scopo - Contratto di finanziamento di credito agrario - Utilizzo di cambiale agraria - Accordo per l'utilizzo del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel contratto di mutuo - Nullità per difetto originario di causa - Sussistenza - Fattispecie.

Cambiale agraria - Indicazione dello scopo del prestito - Necessità - Natura causale relativamente alla costituzione del privilegio.



I contratti di mutuo di scopo, nel cui novero vanno ricompresi i contratti di finanziamento di credito agrario che possono effettuarsi mediante utilizzo di cambiale agraria ex articolo 43 del TUB, si differenziano dal mutuo tipico per la natura consensuale e non reale e perché il perseguimento dello scopo previsto (ovvero la destinazione futura della somma mutuata) entra a far parte dello stesso schema causale; ne deriva che il mutuo di scopo è nullo per difetto originario della causa quando il contratto sia stato stipulato dall'istituto di credito e dal mutuatario con l'accordo che il finanziamento sarà utilizzato per una finalità diversa, quale ad esempio estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l'istituto mutuante, di modo che il mutuatario stesso è esonerato ab initio dall'adempimento dell'obbligazione di impiegare la somma mutuata per il raggiungimento dello scopo stabilito in conformità alla legge speciale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione promossa sulla base di cambiale agraria, dichiarando la nullità del contratto di mutuo agrario perché la somma erogata era stata in realtà utilizzata per estinguere una precedente esposizione debitoria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

A norma dell'articolo 7, comma 1, R.D. n. 1509/1927, la cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, con la sola differenza derivate dal fatto che la cambiale agraria deve recare l'indicazione dello scopo del prestito ed ha perciò natura causale e non astratta, natura che, essendo ristretta alla costituzione del privilegio legale, non incide tuttavia sulla legge di circolazione né sulle altre caratteristiche del titolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Alfredo Montefusco


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