Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 584 - pubb. 01/07/2007
Ordini di negoziazione, mandato e risoluzione
Tribunale Prato, 11 Maggio 2007. Est. Guida.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri di diligenza e di informazione dell’intermediario – Applicazione delle regole di correttezza e buona fede in materia contrattuale – Esecuzione degli ordini – Esecuzione di mandato – Risoluzione per inadempimento
Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione dell’intermediario – Investimento in obbligazioni argentine – Obbligo di comunicazione delle variazioni del rating – Sussistenza
Gli obblighi di diligenza e di informazione che fanno capo all’intermediario sono riconducibili ai principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale (artt. 1175, 1337, 1338 e 1375 c.c.), sicchè la loro violazione, che può aver luogo anche nella fase di esecuzione del rapporto, può determinare la risoluzione dell’operazione – qualificabile come mandato - di acquisto dei titoli. In sostanza, nella dinamica del rapporto negoziale tra intermediario e cliente gli obblighi di diligenza e di informazione a carico del primo (tenuto al rispetto del canone generale della buona fede) non sono unicamente riconducibili alla fase genetica dell’operazione finanziaria ma si concretizzano al momento dell’esecuzione dell’ordine di acquisto dei titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In presenza di un investitore con profilo conservativo che intenda investire in obbligazioni di uno stato sovrano (nella specie Repubblica Argentina) un cospicuo importo, l’intermediario ha l’obbligo di esporre al cliente, con chiarezza e trasparenza, la redditività nel corso degli anni ed il rating del titolo obbligazionario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Roberto Bartolini
Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto
Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, rating
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza dell’operazione, casi
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