Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5748 - pubb. 27/06/2011
Ingiustificato procrastinarsi del diritto di controllo del socio di minoranza e danno irreparabile
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 10 Giugno 2011. Pres., est. Mara Rosaria Pupo.
Società a responsabilità limitata - Diritto al controllo del socio di minoranza - Diritto di esame dei libri e della documentazione - Eccezioni opponibili da parte della società.
Società a responsabilità limitata - Diritto al controllo del socio di minoranza - Ingiustificato procrastinarsi nel diritto - Danno irreparabile - Periculum in mora - Sussistenza - Rimedio costituito dall'ordine di esibizione in sede giudiziale - Inadeguatezza.
L'articolo 2476, comma 2, c.c. riconosce al socio di minoranza un diritto potestativo di controllo che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società, la quale non può opporre al socio contestazioni di sorta se non quella relativa alla eventuale assenza della titolarità del diritto del richiedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'ingiustificato procrastinarsi del diritto del socio di minoranza a prendere visione ex articolo 2476, comma 2, c.c. della documentazione afferente alla gestione della società integra di per sè il periculum in mora che giustifica il ricorso al procedimento cautelare; il ritardo in questione, infatti, lede direttamente il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società nonchè l'esercizio dei poteri ad esso connessi, i quali si esplicano sia nello svolgimento dei rapporti sociali sia attraverso la proposizione di eventuali azioni giudiziarie. Tale diritto non ha una connotazione esclusivamente patrimoniale, poichè il danno che ne deriva, una volta verificatosi, diviene irreparabile ed al mancato esercizio del potere di controllo del socio non è possibile porre rimedio mediante l'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 c.p.c., strumento, questo, utilizzabile esclusivamente in sede giudiziale e che non ha assolutamente carattere esplorativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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