La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5567 - pubb. 20/06/2011
Responsabilità medica, criterio del
Tribunale Novara, 03 Giugno 2011. Est. Simona Gambacorta.
Responsabilità medica - Responsabilità della struttura sanitaria - Rapporto intercorrente tra ente e paziente - Qualificazione - Contratto atipico di specialità - Responsabilità autonoma dell'ente a prescindere dalla condotta negligente dei suoli singoli operatori - Obbligazioni a carico dell'ente - Distinzione.
Responsabilità medica - Nesso di causalità - Criterio del "più probabile che non" - Fattispecie.
Responsabilità medica - Responsabilità del medico strutturato - Responsabilità da contatto sociale - Affidamento nell'operato del professionista.
Responsabilità medica - Responsabilità del primario ospedaliero - Dovere di vigilanza - Sussistenza.
In tema di responsabilità medica, con specifico riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, deve preferirsi il più recente orientamento (Cass. Sez. Un. Civ., 1 luglio 2002, n. 9556) secondo il quale il rapporto intercorrente tra ente e paziente è qualificabile come contratto atipico di spedalità, regolato dall'articolo 1218 c.c., con la conseguente configurabilità di forme di responsabilità autonome dell'ente che prescindono dalla accertamento di una condotta negligente dei suoi singoli operatori, trovando la propria fonte nell'inadempimento di obbligazioni allo stesso direttamente riferibili. L'ente ospedaliero può, pertanto, essere chiamato a rispondere tanto dell'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ai sensi dell'articolo 1218 citato, tanto delle obbligazioni mediche in senso stretto che esso svolge tramite i medici propri ausiliari, ai sensi dell'articolo 1228 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nel giudizio di responsabilità medica, non è necessario l'accertamento di un grado probabilistico prossimo alla certezza, dovendosi al contrario fare applicazione del cosiddetto criterio del "più probabile che non", secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III civ., 8 luglio 2010, n. 16123) (Nel caso di specie, il contenuto della responsabilità è stato individuato nell'aver reso necessario un secondo intervento, e molto probabilmente anche i successivi, come conseguenza di un primo intervento eseguito in modo negligente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La responsabilità del medico strutturato viene qualificata dalla giurisprudenza in termini di responsabilità contrattuale, attraverso il richiamo della figura, di matrice tedesca, nel cosiddetto "contatto sociale"; tale responsabilità, la quale si pone quale terza via rispetto alla tradizionale divisione tra responsabilità contrattuale e responsabilità da fatto illecito civile, si origina quando il rapporto sussistente tra un soggetto ed un professionista qualificato sia tale da ingenerare, pur in assenza di accordo scritto o tacito tra le medesime parti, l'affidamento del primo in merito all'operato del professionista. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il primario ospedaliero non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi, in sua assenza, all'interno del reparto affidato alla sua responsabilità, non essendo dal medesimo esigibile un controllo continuo e analitico di tutte le attività terapeutiche ivi attuate. Tuttavia, il suo dovere di vigilanza sull'attività del personale sanitario implica, quanto meno, che egli si procuri informazioni precise sulle iniziative intraprese (o che stiano per essere intraprese) dagli altri medici, cui il paziente sia stato affidato, ed indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro
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