Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 546 - pubb. 01/07/2007

Adesione all'OPS Argentina, forma e conservazione degli ordini

Tribunale Milano, 26 Aprile 2007. Est. Amina Simonetti.


Adesione all’OPS Argentina – Effetti sull’azione nei confronti dell’intermediario – Irrilevanza

Forma dei singoli ordini di negoziazione – Autonomia della parti – Forma alternativa a quella scritta – Natura

Obbligo di conservazione della documentazione relativa agli ordini di acquisto – Termine minimo – Rapporto di negoziazione ancora in essere



L’adesione all’OPS della Repubblica Argentina è efficace solo nei confronti della Repubblica medesima, del trustee o del fiscal agent e non ha in alcun modo ad oggetto le azioni contrattuali od extracontrattuali dell’investitore nei confronti dell’intermediario, azioni che non si fondano su diritti di credito incorporati negli strumenti finanziari ma sul contratto di negoziazione stipulato con l’intermediario e sulla condotta dallo stesso tenuta nello svolgimento della sua attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’art. 23 del TUF prescrive la forma scritta ad substantiam e la relativa sanzione della nullità solo per il contratto quadro, mentre le modalità di comunicazione dei singoli ordini di negoziazione e delle istruzioni all’intermediario sono rimesse dalla legge all’autonomia delle parti. Pertanto, ove queste abbiano previsto la forma scritta come alternativa a quella orale, si deve ritenere che tale requisito di forma non sia stato voluto per la validità degli ordini ma ad probationem. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disposizione che prescrive il termine minimo di cinque anni (art. 54 reg. Consob 5387/1991) per la conservazione delle annotazioni relative alle operazioni effettuate, è finalizzata a consentire l’attività ispettiva e di controllo della Consob e non autorizza la distruzione della documentazione (registrazione), che in forza della pattuizione contenuta nel contratto quadro costituisce forma ad probationem dell’ordine, quando l’operazione non si sia ancora esaurita perché è ancora in essere il rapporto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari e il cliente non ha ancora disinvestito il titolo cui la registrazione si riferisce. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabio Cesare

Contratti, forma

Ordini di negoziazione, prova

Ordini di negoziazione, forma

Fattispecie negoziali particolari, adesione all’OPS Argentina


Il testo integrale


 


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