Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 491 - pubb. 01/01/2007

Intestazione fiduciaria e legittimazione passiva

Tribunale Biella, 08 Novembre 2006. Est. Eleonora Reggiani.


Società di persone – Intestazione fiduciaria – Legittimazione passiva – Sussistenza.

Società di persone – Conflitto tra i soci – Scioglimento della società – Impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale – Recesso ed esclusione del socio.



L’intestazione fiduciaria di quote sociali, come ogni intestazione fiduciaria di beni, è un’intestazione reale, e non apparente (come quella simulata), che pertanto non esclude l’assunzione della qualità di socio in capo alla parte che ne risulti titolare. Ne consegue che il socio che allega essere titolare solo fiduciariamente di quote sociali è legittimato a partecipare al giudizio di scioglimento della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il conflitto personale tra i soci può valere quale causa di scioglimento della società solo qualora risulti provato che tale conflitto impedisce il conseguimento dell’oggetto sociale. Qualora tale ipotesi non riverifichi, il dissidio tra i soci potrà costituire giusta causa per ricorrere ai rimedi del recesso ovvero della esclusione del socio dalla società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


n. 712/02 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

       Con atto di citazione ritualmente notificato, T.C. conveniva in giudizio la moglie M. G., con lui socia al 50% della M. s.s., per sentire dichiarare lo scioglimento della società ex art. 2272 n. 2 ult. parte c.c. e la messa in liquidazione della stessa.

       Con comparsa depositata in data 16.09.02, la convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio nell’attesa della definizione del giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto la domanda di retrocessione di beni asseritamente intestati fiduciariamente alla convenuta. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione dell’attore, chiedendo comunque il rigetto delle domande attoree.

Ammesse soltanto alcune delle prove orali richieste, veniva escusso il teste T.N..

Rigettata la richiesta di adozione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., formulata da parte attrice, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, ove la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È infondata l’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione dell’attore, formulata da parte convenuta e fondata sul rilievo che lo stesso attore ha allegato di avere promosso un altro giudizio per ottenere dalla moglie la restituzione (tra gli altri beni anche) della quota di partecipazione alla M. s.s., in quanto a lei intestata fiduciariamente.

Com’è noto, l’intestazione fiduciaria di quote sociali, come ogni intestazione fiduciaria di beni, è un’intestazione reale, e non apparente (come quella simulata), che pertanto non esclude l’assunzione della qualità di socio in capo alla parte che ne risulti titolare.

Ne consegue che nel caso di specie l’attore ben può convenire in giudizio il socio che allega essere titolare solo fiduciariamente di quote sociali, perché è pur sempre socio della società.

2. Deve essere richiamata l’ordinanza, emessa dal giudice istruttore in data 18.11.03, con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio, nell’attesa della definizione del processo n. 193/00 tra le stesse parti, avente ad oggetto la richiesta di retrocessione (tra gli altri beni anche) della quota di partecipazione alla M. s.s., asseritamente intestata fiduciariamente alla convenuta, non trattandosi di giudizio avente carattere di pregiudizialità, rispetto alla invocata causa di scioglimento della M. s.s., tenuto conto che l’eventuale retrocessione delle quote potrà incidere esclusivamente sulle modalità con cui dovrà procedersi alla liquidazione.

3. Sempre in via preliminare deve essere richiamata la stessa ordinanza, emessa dal giudice istruttore in data 18.11.03, nella parte in cui ha statuito sulle istanze istruttorie, formulate da parte convenuta, escludendo i capitoli da quest’ultima riproposti in sede di precisazione delle conclusioni, da ritenersi senza dubbio superflui ai fini della decisione.

4. Nel merito le domande attoree risultano infondate e devono pertanto essere respinte.

L’attore ha allegato che il dissidio personale con la moglie, socia al 50% della M. s.s., ha condotto alla paralisi della società.

Com’è noto, il conflitto personale tra i soci non è automaticamente causa di scioglimento della società, per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, dovendo la parte interessata provare che il conflitto è tale che la società non può più andare avanti (Cass.10.09.04 n. 18243; 22.08.01 n. 11185 15.07.96 n. 6410; 14.02.84 n. 1122).

In particolare, la più recente giurisprudenza di legittimità (così Cass.10.09.04 n. 18243) ha rilevato che nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi, se è imputabile al comportamento di uno dei due - che si rende inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario – costituisce giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, il presupposto per ottenere l’esclusione giudiziale del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società, giacché detto dissidio non è tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti (cui può seguire la ricostituzione della pluralità dei soci con l’ingresso di altri soggetti nella compagine sociale).

Nel caso di specie l’attore non né allegato né ha provato i concreti effetti del dissidio personale tra soci sul funzionamento della società. In concreto ha soltanto riferito - aggiungendo che si tratta di un grave comportamento, in quanto espressione di un uso illegittimo di beni sociali (v. memoria ex artt. 170-180 c.p.c. di parte attrice) - che la convenuta è l’unica a far uso dei beni immobili della società (alloggio e box siti a Pila), rifiutando persino di consegnargli le chiavi.

In effetti è incontestato che gli immobili di P., acquistati poco dopo la costituzione della società (v. doc. 3 e 4 fasc. conv.), sono gli unici beni della M. s.s., che ha per oggetto “l’acquisto, la costruzione e l’amministrazione di beni immobili, nonché l’acquisto di titoli azionari, di quote di società in genere, di titoli obbligazionari, di titoli pubblici, di titoli di credito e di valori mobiliari in genere e la loro amministrazione. …” (doc. 4 fasc. conv.), ed è anche incontestato che l’attore, a differenza della convenuta, non ha le chiavi per accedere a tali beni (v. difese di parte convenuta in ordine alla istanza ex art. 186 ter c.p.c. a verb. ud. 20.04.05).

Dall’atto di costituzione della società si evince tuttavia che i poteri di amministrazione e di rappresentanza spettano disgiuntamente ad entrambi i soci (v. sempre doc. 3 fasc. conv.).

È pertanto evidente che l’unica condotta acquisita al processo e rilevante ai fini della decisione si sostanzia in un comportamento della convenuta contrario agli obblighi derivanti dai patti sociali, posto che, detenendo in via esclusiva l’immobile da amministrare, impedisce all’altro socio, di esercitare gli stessi poteri di gestione, di cui entrambi sono detentori.

Per i motivi supra evidenziati, deve pertanto escludersi che la condotta come sopra prospettata possa costituire l’invocata causa di scioglimento della società, ben potendo l’attore recedere dalla società o agire per ottenere l’esclusione dell’altro socio.

Tenuto conto della particolarità in fatto dei rapporti tra le parti e delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Biella ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

1) rigetta le domande attoree;

2) compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Biella in data 08.11.06

Il PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Rava

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott.ssa Eleonora Reggiani