Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4821 - pubb. 30/05/2011

Riconoscimento tacito dei vizi della cosa venduta e domanda di regresso dell’appaltatore in caso di denunzia tardiva dei vizi

Tribunale Como, 05 Maggio 2011. Est. Mancini.


Vendita – Vizi e difetti – Eliminazione – Impegno – Effetti.

Appalto – Vizi e difetti – Azione di regresso nei confronti dl subappaltatore – Decadenza.



Il riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa venduta – il quale determina la costituzione di un’obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’art. 1495 cod. civ. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale – può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia; in particolare, ciò si verifica allorquando il venditore provveda ad effettuare riparazioni a di mezzo propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti egli mostra di aver accettato la denuncia dei vizi da parte dell’acquirente senza sollevare alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di aver ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo, implicitamente, ma inequivocabilmente, che la denuncia era fondata. (Alessandro Albè) (riproduzione riservata)

E’ infondata la domanda proposta in via di regresso dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore ai sensi dell’art. 1670 cod. civ. ove la denuncia dei vizi effettuata dal committente nei confronti dell’appaltatore sia stata da quest’ultimo comunicata al subappaltatore oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa. (Alessandro Albè) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alessandro Albè


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