Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4818 - pubb. 30/05/2011
Utilizzo selettivo della nullità relativa da parte dell'investitore e abuso del diritto alla domanda
Tribunale Torino, 07 Marzo 2011. Est. Rossana Zappasodi.
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro firmato dal solo investitore – Nullità relativa per difetto di forma scritta – Inammissibilità dell’azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.
Intermediazione finanziaria – Domande di annullamento o risoluzione – Loro riferibilità al contratto quadro, non alle singole operazioni che ne costituiscono atti esecutivi.
Intermediazione finanziaria – Violazione di obblighi di comportamento per singole operazioni – Risarcibilità dei danni – Oneri probatori.
Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall’investitore e non anche dall’intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell’art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall’investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze “selettive” (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Le domande di annullamento o di risoluzione non possono essere proposte in relazione alle singole operazioni di negoziazione, alle quali non può riconoscersi natura autonoma essendo meri atti esecutivi del mandato instaurato con la stipulazione del contratto quadro. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
La violazione degli obblighi di comportamento dell’intermediario, in occasione di singole operazioni, genera una responsabilità risarcitoria; gli elementi costitutivi del risarcimento devono essere provati da chi agisce, fatta eccezione per quello relativo all’inosservanza delle prescrizioni informative (per le quali l’onere probatorio è posto a carico dell’intermediario dall’art. 23, comma 6, del T.U.F. n. 58/1998). (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Francesco Brugnatelli
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