Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4183 - pubb. 09/05/2011
Giudizi di invalidità civile e legittimazione passiva
Tribunale Catanzaro, 18 Febbraio 2011. Est. Barbara Fatale.
Invalidità civile – Giudizi in materia d'invalidità civile – Carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legittimazione passiva della sola INPS.
Il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato pubblicato in G.U. il 1 luglio 2009, ed è entrato in vigore in tale data, per effetto dell'espressa previsione dell'art. 25 del D.L. medesimo. In particolare, l'art. 20, rubricato "contrasto alle frodi in materia d'invalidità civile" dispone, al quinto comma, che "All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo è soppressa la parola "anche";
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611";
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile".
Ne discende che, per tutti i ricorsi depositati a partire dal giorno 1 luglio 2009, non solo non è più richiesta la notifica dell'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato, ma viene meno la natura di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che l'art. 10 della legge 248/05 conferiva, nella materia de quo, all'amministrazione suddetta. In sostanza, dal 1 luglio 2009, i giudizi in materia d'invalidità civile vanno instaurati unicamente nei confronti dell'INPS. (1) (Pasquale Gallelli) (riproduzione riservata)
(1) Si tratta di una delle prime sentenze con cui i giudici di merito (nello steso senso si è espresso lo stesso Tribunale con la sentenza 19 aprile 2011, Giudice del lavoro L. Mascini) hanno dato applicazione alla novità introdotta dal D.L. 78/2009, in materia di legittimazione passiva nei casi di ricorsi per invalidità civile. Prima dell'importante novità introdotta dal suddetto provvedimento legislativo, infatti, i ricorsi dovevano essere notificati all'Avvocatura dello Stato e vedevano come litisconsorte necessario anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel caso in esame l'INPS aveva eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio, avendo il ricorrente chiamato in giudizio esclusivamente l'INPS e non anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Tribunale di Catanzaro, nelle due sentenze citate, ed in particolare in quella sopra riportata, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo come unico soggetto passivamente legittimato l'INPS. (Pasquale Gallelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Pasquale Gallelli
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