Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35399 - pubb. 18/06/2019
La costituzione di parte civile interrompe la prescrizione per tutto il processo penale e i medici negligenti non possono invocare l’art. 2236 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 10 Maggio 2000, n. 5945. Pres. Grossi. Est. Segreto.
Responsabilità medica – Natura extracontrattuale dell’azione
Prescrizione – Reato e azione civile
Responsabilità del medico – Diligenza professionale
Art. 2236 c.c. – Limiti di applicazione
Obbligo assicurativo – Art. 29 d.P.R. n. 130/1969
Quando il danneggiato agisca per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito integrante astrattamente reato, l’azione ha natura extracontrattuale ed è soggetta al regime prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c.
Ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., se il fatto è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione dell’azione civile di risarcimento coincide con quello più lungo previsto per il reato, individuato in riferimento al reato contestato in astratto e non alle vicende concrete del processo penale.
La responsabilità del medico è configurabile in presenza di violazione del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comprende anche la perizia, e va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. opera esclusivamente con riferimento all’imperizia nella soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e non esclude la responsabilità del medico per negligenza o imprudenza.
L’obbligo di assicurazione previsto dall’art. 29 del d.P.R. n. 130/1969 si esaurisce nella stipula della polizza da parte dell’amministrazione ospedaliera e non comporta una responsabilità diretta di garanzia in capo alla USL. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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