Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35392 - pubb. 02/04/2020
Inadempimento doloso dell’obbligo di avviso del sinistro e perdita dell’indennizzo
Cassazione civile, sez. III, 11 Marzo 2005, n. 5435. Pres. Varrone. Est. Lo Piano.
Assicurazione - Avviso del sinistro - Artt. 1913 e 1915 c.c. - Inadempimento doloso - Nozione - Consapevolezza dell’obbligo e volontà di non osservarlo - Perdita dell’indennizzo
Assicurazione - Avviso del sinistro - Inadempimento doloso - Onere della prova a carico dell’assicuratore - Accertamento dell’atteggiamento soggettivo dell’assicurato
Assicurazione - Clausola che impone l’avviso del sinistro entro tre giorni - Clausola riproduttiva degli artt. 1913 e 1915 c.c. - Specifica approvazione per iscritto - Esclusione
Ai fini della perdita dell’indennità ex art. 1915, comma 1, c.c., l’assicurato è dolosamente inadempiente all’obbligo di avviso del sinistro quando è consapevole dell’obbligo e vuole coscientemente non osservarlo. Non occorre l’intento fraudolento di danneggiare l’assicuratore. (Nella specie, il sinistro era stato denunciato dopo quasi nove mesi, senza alcuna giustificazione del ritardo.)
L’onere di provare che l’inadempimento dell’obbligo di avviso del sinistro è doloso grava sull’assicuratore. Il dolo non può desumersi dal mero ritardo nell’avviso. Va accertato l’atteggiamento soggettivo dell’assicurato, cioè la volontà di non adempiere l’obbligo contrattuale.
Non richiede la specifica approvazione per iscritto la clausola che impone di denunciare il sinistro entro tre giorni, se si limita a riprodurre la disciplina legale degli artt. 1913 e 1915 c.c. Quella disciplina opererebbe comunque anche in mancanza della clausola. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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