Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35383 - pubb. 13/12/2019

La responsabilità dell’avvocato per l’azione tardiva richiede la prova che quella tempestiva avrebbe avuto ragionevoli possibilità di successo

Cassazione civile, sez. III, 06 Maggio 1996, n. 4196. Pres. Taddeucci. Est. Giustiniani.


Responsabilità dell’avvocato – Prova del danno e del nesso causale


Prescrizione del diritto del cliente – Irrilevanza senza danno



La responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta negligente del professionista e il pregiudizio lamentato dal cliente, dovendosi accertare che l’azione tempestivamente proposta avrebbe avuto ragionevoli possibilità di successo.


La tardiva proposizione dell’azione giudiziaria da parte dell’avvocato non integra responsabilità risarcitoria quando risulti che il diritto azionato dal cliente non avrebbe comunque potuto essere utilmente riconosciuto nel merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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