Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35353 - pubb. 13/02/2020
Compenso dell’ingegnere progettista, vizi del progetto e recesso del committente
Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 1996, n. 1530. Pres. Lipari. Est. Pignataro.
Ingegnere e architetto - Redazione del progetto - Obbligazione di risultato - Vizi e difformità - Garanzia - Termini di decadenza e prescrizione - Art. 2226 c.c.
Professionista - Domanda di compenso - Vizi o difformità del progetto - Eccezione di inadempimento - Eccezione in senso sostanziale - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione
Professionista - Recesso del committente - Compenso per l’opera svolta - Art. 2237 c.c. - Clausola che subordina il compenso all’approvazione del progetto - Inapplicabilità
La redazione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un’obbligazione di risultato, non di mezzi. I vizi o le difformità dell’opera danno luogo alla relativa garanzia, che il committente deve far valere nei termini di decadenza e di prescrizione dell’art. 2226 c.c.
Il committente convenuto per il pagamento del compenso può opporre l’esistenza di vizi o difformità nel progetto. Tale contestazione è un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e quindi un’eccezione in senso sostanziale, rimessa all’iniziativa delle parti e non rilevabile d’ufficio. (Nella specie, il committente non aveva sollevato la contestazione davanti agli arbitri.)
Se il committente recede dal contratto, al professionista spettano ex art. 2237, comma 1, c.c. il rimborso delle spese e il compenso per l’opera svolta. La clausola del disciplinare d’incarico che subordina il compenso all’approvazione del progetto presuppone il normale svolgimento del rapporto. Non si applica quindi quando il rapporto cessa per recesso del committente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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