Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35070 - pubb. 02/09/2026
La deroga all'art. 1957 c.c. richiede una reale trattativa con il fideiussore consumatore
Tribunale Ravenna, 22 Maggio 2026. Est. Forastiere.
Fideiussione - Consumatore - Qualifica soggettiva del garante - Onere della prova - Ripartizione
Fideiussione - Art. 1957 c.c. - Istanze contro il debitore principale - Diligente prosecuzione - Contenuto dell'obbligo
La qualità di consumatore del fideiussore deve essere accertata con riguardo alla posizione personale del garante e alle finalità perseguite con la prestazione della garanzia; una volta che il fideiussore abbia allegato e dimostrato elementi idonei a comprovare tale qualità, incombe sul creditore l'onere di provare che il rapporto sia invece riferibile all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, non potendosi imporre al garante una probatio diabolica.
L'obbligo di diligente prosecuzione delle istanze previsto dall'art. 1957 c.c. impone al creditore, dopo il tempestivo esercizio della prima iniziativa nei confronti del debitore principale, di coltivare senza ingiustificati ritardi la tutela giudiziale del proprio credito; la protratta inerzia successiva alla diffida determina la decadenza dalla garanzia fideiussoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giacomo Foschini
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