Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35054 - pubb. 07/08/2026
Credito al consumo, successione di leggi, ripetizione di indebito e prescrizione
Appello Torino, 02 Luglio 2026. Pres. Ratti. Est. Montserrat Pappalettere.
Credito al consumo – Successione di leggi – TAEG – Erroneità – Conseguenze
Credito al consumo – Ripetizione di indebito – Prescrizione – Principio di effettività – Effettiva conoscenza
In materia di credito al consumo, a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, sussiste continuità normativa tra il precedente comma quinto dell’art. 124 T.U.B. e i commi sesto e settimo del nuovo art. 125-bis T.U.B., cosicché, anche con riferimento ai contratti stipulati antecedentemente alla modifica legislativa, il meccanismo di sostituzione con il c.d. tasso BOT deve ritenersi applicabile non solo in caso di assenza, ma anche in caso di erronea indicazione del TAEG, e, viceversa, gli effetti sanzionatori di cui alla lettera a) del settimo comma dell’art. 125-bis T.U.B. (non debenza da parte del consumatore di interessi superiori al c.d. tasso BOT, commissioni e altre spese) debbono ritenersi applicabili anche ai contratti sottoscritti antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto.
In materia di contratti di finanziamento conclusi dai consumatori, sia che la pretesa restitutoria del mutuatario nasca da una clausola vessatoria, sia che derivi da un’erronea indicazione del TAEG o da altre violazioni della trasparenza, il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di fare decorrere il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti dal momento dell’intervenuta consapevolezza in capo al mutuatario-consumatore dell’avvenuta violazione delle norme consumeristiche da parte della banca mutuante e la conseguente natura indebita dei pagamenti effettuati, secondo una valutazione da effettuarsi con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. (Federico Basso) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura di Federico Basso
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