Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34981 - pubb. 09/07/2026

Effetti dell'abbandono o dell'improcedibilità della domanda di concordato preventivo sulle determinazioni adottate ai sensi dell'art. 120-bis CCII

Tribunale Napoli, 26 Marzo 2026. Pres., est. Pica.


Strumenti di regolazione della crisi - Concordato preventivo - Domanda di accesso - Improcedibilità o abbandono - Determinazioni adottate ai sensi dell'art. 120-bis CCII - Invalidità sopravvenuta - Esclusione - Effetti - Natura



L'abbandono o l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo non determina l'invalidità delle determinazioni adottate ai sensi dell'art. 120-bis CCII, ma può comportarne esclusivamente la perdita di efficacia nell'ambito della procedura concorsuale.


Le determinazioni adottate dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 120-bis CCII hanno natura meramente programmatica, poiché le modificazioni statutarie e gli effetti sui diritti dei soci si producono soltanto a seguito della sentenza di omologazione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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