Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34844 - pubb. 17/06/2026

Criteri di ripartizione spese ex art. 1123 c.c. per la riparazione di impianto di riscaldamento già esistente

Cassazione civile, sez. II, 19 Gennaio 2026, n. 1098. Pres. Scarpa. Est. Penta.


CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - Riparazione di impianto di riscaldamento già esistente - Atto di straordinaria manutenzione - Sussistenza - Spese - Criteri generali di ripartizione ex art. 1123 c.c. - Applicabilità - Fattispecie



In tema di condominio, la riparazione di un impianto di riscaldamento preesistente guasto o obsoleto costituisce atto di straordinaria manutenzione in quanto volto a ripristinare la funzionalità originaria dello stesso, sicché in tale ipotesi è applicabile il regime di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c. (Fattispecie relativa al ripristino dell'impianto comune di riscaldamento nelle parti utili al collegamento con lo scambiatore di calore, cui l'assemblea aveva applicato tale criterio di riparto delle spese sebbene alcuni condomini si fossero dotati di impianto autonomo). (massima ufficiale)




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