Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34695 - pubb. 07/05/2026
Sulla ristrutturazione trasversale nel concordato minore
Appello Firenze, 03 Marzo 2026. Pres. Delle Vergini. Est. Nicoletti.
Concordato Minore – Ristrutturazione trasversale – Applicabilità – Condizioni
Il richiamo contenuto nell’art. 78 comma 2 bis lett. b) all’art. 112, comma 2, CCII (ristrutturazione trasversale) deve essere inteso nel senso che detta disciplina va applicata solo in quanto compatibile con le disposizioni del concordato minore, per cui, di norma, l’approvazione della proposta di concordato minore presuppone la ricorrenza delle maggioranze indicate nell’art. 79 CCII e quindi, nel caso di formazione di classi, è necessario che si raggiunga la maggioranza dei crediti ammessi al voto anche nel maggior numero di classi. Tale criterio va però integrato, nel caso in cui sia prevista la continuità dell’attività, prevedendo la possibilità di omologare la proposta, su istanza del debitore, anche in presenza di classi dissenzienti, purché essa sia approvata dalla maggioranza delle classi, o comunque da almeno una classe non interamente soddisfatta, o che sarebbe soddisfatta in tutto o in parte se si seguisse l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente a quello di liquidazione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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