Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34656 - pubb. 25/04/2026
La prova della titolarità dei crediti ceduti in blocco
Tribunale Genova, 25 Marzo 2026. Est. Fanticini.
Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Titolarità del credito - Prova dell’inclusione del credito tra quelli trasferiti - Pubblicazione dell’avviso contenente elementi circostanziati - Sufficienza - Necessità di specifica contestazione del debitore ceduto
Al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dell’avviso di cessione “in blocco” contenente elementi circostanziati atti ad individuare in modo univoco il credito ceduto (categorie dettagliate e/o identificazione singolare, anche tramite link a elenchi consultabili online).
Il creditore ceduto, al fine di sindacare la titolarità del credito, non potrà limitarsi a contestare genericamente il difetto informativo dell’avviso pubblicato in G.U., ma dovrà svolgere una specifica contestazione circa l’impossibilità di ricondurre il proprio rapporto tra quelli previsti dal materiale pubblicitario. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell'Avv. Giuseppe Caramia, Foro di Bari
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