Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34627 - pubb. 12/04/2026

Il controllo del tribunale sulla transazione fiscale nella composizione negoziata

Tribunale Roma, 07 Marzo 2026. Est. Jachia.


Composizione negoziata – Transazione fiscale – Controllo del tribunale – Limiti


Composizione negoziata – Transazione fiscale – Comparazione



Il controllo del tribunale sull’accordo transattivo fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII non si limita a un vaglio meramente formale, ma comprende la verifica della regolarità sostanziale della documentazione e della idoneità delle attestazioni a supportare il consenso dell’Amministrazione finanziaria, nonché la completezza e veridicità dei dati aziendali, la corretta redazione delle relazioni da parte dei soggetti qualificati, la coerenza intrinseca delle relazioni e la loro non contraddittorietà.


Tuttavia, il tribunale non è chiamato a sindacare le valutazioni di merito del professionista indipendente né a verificare l’attendibilità dei giudizi espressi nelle relazioni, né a valutare la correttezza del procedimento di formazione del consenso dell’Amministrazione finanziaria.


Nella transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata, è necessaria una comparazione concreta e realistica tra il soddisfacimento del creditore pubblico nell’accordo e quello conseguibile nell’alternativa della liquidazione giudiziale.


Ciononostante, la valutazione di convenienza, dell’impatto sociale dell’alternativa liquidatoria dell’accordo e il giudizio di sufficienza dell’istruttoria competono all’Amministrazione finanziaria nell’ambito della propria autonomia negoziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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