Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34586 - pubb. 10/04/2026

Revocatoria ordinaria a cascata e onere della prova della mala fede del subacquirente

Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 2026, n. 6596. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.


Revocatoria ordinaria – Subacquirente – Onere della prova – Revocatoria a cascata – Mala fede del subacquirente – Oggetto dell’accertamento



Con questa interessante decisione, la Cassazione ha ricostruito la disciplina della revocatoria c.d. “a cascata”, evidenziando che, quando l’azione è proposta nei confronti del subacquirente a titolo oneroso che abbia trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda revocatoria, la tutela dei creditori presuppone la prova della mala fede del subacquirente.


Tale mala fede deve consistere nella consapevolezza della lesione della garanzia patrimoniale dei creditori derivante dall’atto compiuto tra il fallito e il primo acquirente, e non nella valutazione delle condizioni del successivo acquisto del subacquirente.


La Corte ha ribadito che oggetto del giudizio non è l’inefficacia autonoma dell’atto di acquisto del subacquirente, ma l’inefficacia riflessa derivante dalla revocabilità dell’atto originario compiuto dal fallito. Ne consegue che la verifica della mala fede del subacquirente deve essere riferita alla conoscenza della revocabilità della prima compravendita e non alle circostanze relative alla seconda.


Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:
"Nel caso in cui il curatore del fallimento proponga l'azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall., 2901 cod. civ. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell'azione revocatoria, il curatore ha l'onere di provare, a termini dell'art. 2901, quarto comma, cod. civ., la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare che le condizioni dell'azione ricorrano anche in relazione all'acquisto del subacquirente medesimo." (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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