Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34562 - pubb. 12/12/2025
Cram down fiscale nel concordato preventivo liquidatorio
Tribunale Brescia, 12 Novembre 2025. Pres. Perilli. Est. Bruno.
Concordato preventivo con liquidazione del patrimonio – Applicabilità cram down fiscale – Opposizione creditore pubblico
Nel giudizio di omologazione di un concordato preventivo con liquidazione del patrimonio, la cui proposta ha previsto la suddivisione dei creditori chirografari in due classi, la prima classe relativa ai creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. per la parte incapiente declassata oggetto di proposta ex art. 88 C.C.I.I. e la seconda classe relativa alle passività chirografarie ex lege, il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 109 CCII può essere superato dall’applicazione del cram down fiscale ai sensi dell’art. 88, terzo comma CCII.
Sulla base della votazione favorevole della classe dei creditori chirografari ex lege e dell’opposizione ex art. 45 CCII promossa dall’Amministrazione finanziaria - deducente la preferibilità dell’alternativa liquidatoria e l’inammissibilità del cram down per la marginalità dell’importo della classe aderente alla proposta (titolare di circa l’1% dei crediti societari) -, l’applicazione del c.d. cram down fiscale, ricorrendone i presupposti, è stata ritenuta accoglibile.
In particolare, con riferimento al primo rilievo dedotto in opposizione, il Tribunale ha confermato la convenienza del concordato preventivo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale sulla base della relazione del Commissario Giudiziale e della quantificazione, nel secondo caso, di congrue spese legali derivanti da cause da intentare da sostenersi in tale scenario.
Per quanto concerne il secondo rilievo dedotto in opposizione, il Tribunale ha confermato l’applicabilità del cram down fiscale in presenza di un unico creditore ovvero in presenza di ulteriori creditori con soddisfacimento irrisorio, specificando che l’inammissibilità dello strumento potrebbe applicarsi agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 CCII (riferiti letteralmente ad una pluralità dei medesimi) ma non al concordato preventivo, tenuto conto dell’assenza nell’art. 88 CCII di alcun riferimento alla composizione quantitativa della massa dei creditori né a percentuali minime di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria diverse da quelle previste dall’art. 84 CCII. (Nicola Cadei) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell'Avv. Nicola Cadei
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