Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3449 - pubb. 21/03/2011
Indebito oggettivo e onere della prova del creditore
Tribunale Catanzaro, 15 Febbraio 2011. Pres., est. Nania.
Indebito Oggettivo – Onere della Prova – Riparto – Insufficienza della Prova – Rigetto della Domanda.
Nella domanda di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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