Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34466 - pubb. 17/03/2026
Pignoramento presso terzi, avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c., inefficacia del pignoramento e rimessione in termini
Tribunale Ancona, 15 Febbraio 2026. Est. Vizzari.
Art. 543, comma 5, c.p.c. – Termine – Natura perentoria – Data di comparizione – Scelta del creditore – Onere di diligenza
Rimessione in termini – Art. 153, comma 2, c.p.c. – Funzione – Inefficacia del pignoramento – Estinzione del processo esecutivo
Il termine previsto dall’art. 543, comma 5, c.p.c., individuato nella data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, ha natura perentoria e impone al creditore di notificare e depositare l’avviso entro tale data, a pena di inefficacia del pignoramento.
L’individuazione della data di comparizione è rimessa al creditore procedente, il quale deve indicare una data che gli consenta di compiere tempestivamente le attività processuali richieste, non essendo esclusa la possibilità di fissare una data più lontana rispetto al termine minimo di comparizione.
In caso di ritardi nelle notifiche o nella restituzione degli avvisi da parte dell’Ufficiale giudiziario, il creditore può evitare la declaratoria di inefficacia del pignoramento ricorrendo alla rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.
Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 543, comma 5, c.p.c., in assenza di istanza di rimessione in termini, comporta l’inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo esecutivo per inattività qualificata ai sensi dell’art. 630, comma 1, c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



