Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34462 - pubb. 18/02/2025
Responsabilità dell’avvocato: estinzione del giudizio per irrituale riassunzione e prestazione inutiliter data
Cassazione civile, sez. III, 26 Febbraio 2013, n. 4781. Pres. Segreto. Est. Frasca.
Responsabilità dell’avvocato – Mancata impugnazione – Perdita del diritto – Inadempimento professionale – Effetto assorbente – Prestazione professionale – Inutiliter data
Compenso dell’avvocato – Esclusione – Inadempimento totale – Obbligazione di mezzi e di risultato – Irrilevanza della qualificazione
L’omessa impugnazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio, imputabile all’avvocato per mancata informazione al cliente circa la possibilità di appellare, integra inadempimento professionale quando comporti la definitiva perdita del diritto sostanziale da tutelare.
L’errore professionale consistente nella mancata impugnazione della sentenza di estinzione, quale causa ultima del danno, assorbe e rende giuridicamente rilevante anche l’attività professionale pregressa, ove questa risulti priva di qualsiasi utilità per il cliente.
Quando, per colpa dell’avvocato, l’attività professionale complessivamente svolta non produce alcun effetto utile per il cliente, la prestazione deve considerarsi inutiliter data e, quindi, come non eseguita.
In caso di inadempimento totale dell’avvocato, derivante da condotta che renda del tutto inutile l’attività professionale svolta, il professionista non ha diritto ad alcun compenso, neppure per le prestazioni eseguite anteriormente all’evento che ha definitivamente compromesso la tutela del cliente.
L’inutilità totale della prestazione professionale, causata da inadempimento imputabile all’avvocato, esclude il diritto al compenso sia che l’obbligazione venga qualificata come di mezzi sia che venga qualificata come di risultato.
[La vicenda trae origine da un mandato conferito all’avvocato per la tutela giudiziale del diritto al risarcimento del danno derivante dalla morte del fratello della ricorrente in un sinistro stradale. Il giudizio era stato dichiarato estinto per irritualità della riassunzione, avvenuta soltanto nei confronti del responsabile civile e non anche della compagnia assicuratrice. Tale sentenza non era stata impugnata, con conseguente perdita definitiva del diritto al risarcimento.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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