Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34415 - pubb. 14/01/2025
Responsabilità professionale dell’avvocato, diligenza qualificata e prestazioni di particolare difficoltà tecnica
Cassazione civile, sez. III, 15 Gennaio 2001, n. 499. Pres. Grossi. Est. Petti.
Responsabilità dell’avvocato – Regola generale di diligenza – Art. 2236 c.c. – Natura eccezionale – Presupposti – Rapporto tra artt. 1176 e 2236 c.c. – Complementarità
Problemi tecnici di particolare difficoltà – Onere della prova – Colpa professionale – Criterio di valutazione
La responsabilità professionale dell’avvocato è regolata dal criterio della diligenza qualificata del buon professionista ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura dell’attività svolta.
La limitazione della responsabilità al dolo o alla colpa grave prevista dall’art. 2236 c.c. opera esclusivamente quando la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Il rapporto tra l’art. 1176, comma 2, c.c. e l’art. 2236 c.c. è di integrazione e complementarità e non di specialità, sicché la seconda norma deroga alla prima solo in presenza dei suoi specifici presupposti applicativi.
L’esistenza di problemi tecnici di particolare difficoltà, idonei a giustificare l’applicazione dell’art. 2236 c.c., deve essere specificamente provata e non può essere affermata in via apodittica dal giudice.
In mancanza di prova della particolare difficoltà tecnica della prestazione, la colpa professionale dell’avvocato deve essere valutata secondo il parametro ordinario della diligenza del buon professionista.
[Una società aveva convenuto il professionista deducendo l’inosservanza del dovere di diligenza nella predisposizione dell’atto introduttivo del giudizio promosso contro due società, lamentando che l’errata impostazione della domanda – limitata alla risoluzione del contratto di leasing, pur in presenza anche di un distinto contratto di vendita – aveva determinato il rigetto della pretesa, la necessità di proporre gravame e, infine, la definizione transattiva della lite. Il danno richiesto era circoscritto alle spese processuali sostenute dopo la revoca del mandato.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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