Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34414 - pubb. 10/01/2025
Le Sezioni Unite su responsabilità della struttura sanitaria e responsabilità del medico
Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Gennaio 2008, n. 577. Pres. Carbone. Est. Segreto.
Struttura sanitaria – Natura contrattuale della responsabilità – Medico dipendente – Contatto sociale – Responsabilità contrattuale
Onere della prova – Responsabilità sanitaria
Emotrasfusione – Prova della patologia preesistente
Cartella clinica – Difettosa tenuta – Presunzioni – Verbali Commissione medico-ospedaliera – Valore probatorio
La responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente ha natura contrattuale e deriva da un autonomo e atipico contratto di assistenza sanitaria, indipendente dal rapporto paziente-medico.
L’obbligazione del medico dipendente della struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata su un contratto, ha natura contrattuale per effetto del contatto sociale.
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico, il paziente deve provare il contratto o il contatto sociale e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova affezione, allegando un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno, mentre spetta al debitore dimostrare l’esatto adempimento o l’irrilevanza causale dell’inadempimento.
È contrario ai principi sul riparto dell’onere della prova porre a carico del paziente la dimostrazione di non essere già affetto da una patologia al momento del ricovero, trattandosi di circostanza che deve emergere dagli accertamenti e dalla documentazione sanitaria nella disponibilità della struttura.
La difettosa tenuta della cartella clinica non esclude il nesso causale, ma consente il ricorso a presunzioni, secondo il criterio della vicinanza alla prova.
I verbali della Commissione medico-ospedaliera ex art. 4 l. n. 210/1992 fanno prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., dei fatti attestati come avvenuti in presenza della commissione, mentre le valutazioni e diagnosi costituiscono elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice.
[Con sentenza n. 577 del 2008, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno accolto il ricorso proposto da un paziente che aveva dedotto di aver contratto l’epatite C a seguito di emotrasfusioni eseguite in occasione di un intervento chirurgico presso una casa di cura privata, confermando e precisando i principi in materia di responsabilità sanitaria e di riparto dell’onere probatorio.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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