Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34404 - pubb. 06/03/2026

Contratto d’opera intellettuale, attività riservate e nullità

Tribunale Milano, 13 Gennaio 2021. Est. Flamini.


Professioni protette – Attività riservate – Contratto d’opera – Contratto d’opera intellettuale – Nullità – Compenso


Esecuzione da parte di terzi – Irrilevanza – Nullità – Ripetizione dell’indebito


Inadempimento contrattuale – Colpa del professionista



Le attività riservate dalla legge a professionisti iscritti ad albi, in particolare in materia di lavoro, previdenza e amministrazione del personale, non possono essere svolte da soggetti privi di abilitazione.


Il contratto d’opera intellettuale avente ad oggetto, anche solo in parte, prestazioni riservate a professionisti iscritti ad albi, stipulato con soggetto non abilitato, è affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c.


In caso di nullità del contratto d’opera intellettuale per difetto di abilitazione professionale, il prestatore non ha diritto ad alcun compenso né può esperire l’azione di arricchimento senza causa.


La materiale esecuzione delle attività riservate da parte di professionisti abilitati terzi non elimina la nullità del contratto concluso con soggetto non iscritto all’albo.


Accertata la nullità del contratto, le somme versate in sua esecuzione sono ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c., con applicazione della disciplina dell’indebito oggettivo.


Il professionista incaricato delle pratiche amministrative risponde per inesatto adempimento quando presenti atti senza autorizzazione del cliente e ometta di informarlo tempestivamente delle iniziative necessarie a evitare conseguenze pregiudizievoli.


[La società attrice ha dedotto che la convenuta aveva svolto, pur in assenza di iscrizione ad albi professionali, attività riservate a professionisti abilitati, presentando inoltre comunicazioni amministrative e una SCIA non sottoscritte né autorizzate, con conseguente assoggettamento dell’attività a controlli più stringenti e successiva chiusura dei locali. Ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto, la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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