Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34375 - pubb. 02/10/2025

Geometra: prestazioni professionali riservate, nullità ex art. 2231 c.c., attività strumentali e compenso

Appello Catania, 13 Ottobre 2020. Pres. Ferreri. Est. Zema.


Prestazioni professionali riservate – Geometra – Nullità


Attività strumentali – Divieto – Compenso


Collaborazione con professionisti abilitati – Irrilevanza


Attività non riservate – Prova dell’incarico


Mediazione – Attività promozionali – Esclusione del compenso


Business plan – Collaborazione tecnica – Compenso


Scissione societaria – Successione nel processo


Spese di lite – Soccombenza reciproca



L’esecuzione di prestazioni d’opera intellettuale riservate per legge a professionisti iscritti ad appositi albi, se svolte da un geometra privo del relativo titolo abilitante, determina la nullità assoluta del rapporto ai sensi dell’art. 2231 c.c., con esclusione di qualsiasi diritto al compenso.


È vietata al geometra anche l’attività strumentale a prestazioni professionali a lui precluse dalla legge, con conseguente insussistenza del diritto al compenso per tali attività.


La nullità del rapporto e l’esclusione del compenso non sono superate dalla circostanza che l’attività vietata sia stata svolta in collaborazione con professionisti iscritti all’albo, poiché la validità del contratto dipende dal personale possesso del titolo abilitante.


Le attività non riservate, quali l’ideazione del progetto o la segnalazione di nominativi di tecnici, non sono remunerabili in mancanza di prova che siano state svolte in esecuzione di uno specifico incarico conferito dal committente.


La ricerca di partner, la redazione di brochure e il servizio fotografico non danno diritto a compenso quando risultino riconducibili all’oggetto di un contratto di mediazione stipulato dal committente con un terzo, anche se svolte dal professionista quale collaboratore del mediatore.


La collaborazione alla redazione del business plan, ove distinta dalle attività di mediazione e non preclusa dalla normativa professionale, è autonomamente remunerabile.


La scissione societaria determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso e comporta, sul piano processuale, l’applicazione dell’art. 111 c.p.c., con prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.


In presenza di soccombenza reciproca, il giudice può porre una parte prevalente delle spese di lite a carico della parte parzialmente vittoriosa che abbia visto rigettate le proprie pretese nella quasi totalità.


[La Corte d’appello di Catania ha deciso sull’appello proposto da un geometra avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che, in parziale accoglimento della domanda, aveva riconosciuto in suo favore esclusivamente il compenso per la collaborazione alla redazione del business plan di un complesso turistico-alberghiero, escludendo ogni ulteriore pretesa economica. Il giudizio traeva origine dalla richiesta del geometra di ottenere il pagamento degli onorari per una pluralità di prestazioni professionali svolte in favore di una società committente, consistenti nello studio di fattibilità del progetto, nella redazione di elaborati progettuali, nella consulenza tecnica, nell’assistenza ad altri professionisti incaricati, nonché nella ricerca di partner e nella predisposizione di materiale promozionale. Il Tribunale aveva ritenuto che molte di tali attività fossero precluse al geometra in quanto eccedenti le competenze attribuitegli dall’art. 16 del r.d. n. 274/1929, dichiarando la nullità dell’incarico per tali prestazioni e riconoscendo il compenso solo per l’attività di collaborazione al business plan.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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