Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34367 - pubb. 14/10/2025

Avvocati dipendenti: i compensi spettano al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali gravanti sul datore di lavoro

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 07 Ottobre 2021, n. 27315. Pres. Manna. Est. Torrice.


Compensi professionali – Avvocatura interna – Oneri previdenziali


Contribuzione obbligatoria – Inderogabilità – Nullità dei patti contrari


Assicurazione INAIL – Onere esclusivo del datore di lavoro


IRAP – Soggetto passivo – Divieto di traslazione sul dipendente


Deroga introdotta dalla l. n. 266/2005 – Limite temporale



I compensi professionali dovuti ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, nei casi non regolati ratione temporis dall’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali gravanti sul datore di lavoro, in conformità all’art. 2115 c.c.


È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza e non è consentito porre a carico del lavoratore oneri contributivi che la legge attribuisce al datore di lavoro.


La spesa dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è a esclusivo carico del datore di lavoro e non può essere trasferita sul lavoratore mediante trattenute sulla retribuzione.


L’IRAP grava sul datore di lavoro quale soggetto passivo dell’imposta e non può essere posta a carico del lavoratore in relazione a compensi di natura retributiva.


La deroga all’art. 2115 c.c., introdotta dall’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, non si applica alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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