Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34301 - pubb. 18/02/2026

La Cassazione sulla prova dei contratti bancari nel fallimento

Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2026, n. 2011. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.


Stato passivo – Terzietà del curatore – Data certa dei documenti – Contratti bancari – Forma scritta ad substantiam – Prova del contratto – Assenza di data certa – Effetti sul credito concorsuale


Ordine di esibizione – Natura residuale – Limiti



La terzietà del curatore fallimentare comporta che le pretese creditorie nei confronti della massa devono essere provate con documentazione opponibile al fallimento, munita di data certa anteriore all’apertura del concorso ai sensi dell’art. 2704 c.c.


Per i contratti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB, la prova del rapporto contrattuale deve risultare da documenti aventi data certa e non può essere surrogata da altri mezzi di prova.


In mancanza di data certa della scrittura contrattuale per la quale è prevista la forma scritta a pena di nullità, il creditore non può far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito fondato su tale titolo negoziale.


L’ordine di esibizione non può essere utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul creditore in ordine all’esistenza e opponibilità del contratto bancario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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