Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34296 - pubb. 17/02/2026

Tribunale di Napoli: no alle misure protettive sul patrimonio dei fideiussori

Tribunale Napoli, 04 Febbraio 2026. Pres. Scoppa. Est. Cacace.


Misure protettive – Ambito soggettivo – Art. 18 CCII – Fideiussori – Estensione delle misure protettive – Limiti


Misure protettive – Funzionalità al risanamento – Centrale dei rischi – Divieto di segnalazione – Inammissibilità



La facoltà di richiedere misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCII spetta esclusivamente all’imprenditore e non può estendersi automaticamente ai garanti personali del debitore.


Le misure protettive non possono dunque estendersi in modo generalizzato al patrimonio dei fideiussori dell’imprenditore debitore, potendo riguardare solo specifici beni dei terzi quando siano funzionali all’esercizio dell’impresa.


L’interpretazione delle misure protettive deve essere rigorosamente funzionale al risanamento dell’impresa e non può compromettere in modo significativo o sproporzionato le possibilità di soddisfazione dei creditori.


Non è quindi ammissibile il divieto imposto all’istituto di credito di segnalare alla centrale dei rischi le situazioni di sofferenza dell’impresa debitrice, trattandosi di adempimento funzionale alla tutela della stabilità e dell’efficienza del sistema bancario.


La pubblicità delle misure protettive mediante iscrizione nel registro delle imprese esclude che il divieto di segnalazione alla centrale dei rischi possa essere giustificato da esigenze di riservatezza del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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