Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34294 - pubb. 17/02/2026
Sui doveri informativi dell'avvocato che assiste l'imprenditore nel procedimento di ristrutturazione del debito
Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2026, n. 2043. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.
Incarico professionale – Unicità – Interpretazione del contratto – Ammissione al passivo – Eccezione di inadempimento – Ambito
Prestazione professionale – Facoltà processuali – Sindacabilità
Avvocato – Doveri informativi e valutativi – Crisi d’impresa
Domanda prenotativa – Inadeguatezza della prestazione
Quando l’incarico conferito al professionista abbia ad oggetto un’assistenza giudiziale e stragiudiziale complessiva nel procedimento di ristrutturazione del debito, non è configurabile una distinta prestazione autonoma riferita alla sola difesa nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Accertata l’unitarietà dell’incarico professionale, l’eccezione di inadempimento del debitore può riguardare l’intera prestazione resa dal professionista.
Il fatto che una determinata facoltà processuale sia astrattamente prevista dalla legge non esclude che il suo esercizio concreto sia sindacabile sotto il profilo dell’esatto adempimento della prestazione professionale dovuta al cliente.
Nell’assistenza all’imprenditore in crisi, il professionista non può limitarsi alla presentazione di un ricorso formalmente conforme alla legge, ma deve acquisire le informazioni necessarie, valutare la concreta praticabilità delle soluzioni alternative alla liquidazione e informare il cliente sui doveri e sui rischi di responsabilità connessi alla gestione della crisi.
La presentazione di una domanda prenotativa ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII non integra di per sé un esatto adempimento dell’incarico professionale, quando risulti che, per le condizioni dell’impresa, una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale era ab origine impraticabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
[La professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito di euro 84.418,15 per l’attività di assistenza professionale prestata, unitamente ad altro legale, in occasione della presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione, proposta mentre era pendente il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso dal pubblico ministero. Il giudice delegato aveva rigettato integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela; il Tribunale di Monza, in sede di opposizione ex artt. 206 e 207 CCII, aveva confermato la decisione.]
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